Articolo 348 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Scelta del tutore

Dispositivo

Il giudice tutelare nomina tutore la persona designata dal genitore che ha esercitato per ultimo la responsabilità genitoriale [316]. La designazione può essere fatta per testamento [587], per atto pubblico [2699] o per scrittura privata autenticata [2703] (1).

Se manca la designazione ovvero se gravi motivi (2) si oppongono alla nomina della persona designata, la scelta del tutore avviene preferibilmente tra gli ascendenti o tra gli altri prossimi parenti [74] o affini [78] del minore, i quali, in quanto sia opportuno, devono essere sentiti.

Il giudice, prima di procedere alla nomina del tutore, dispone l'ascolto del minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento.

In ogni caso la scelta deve cadere su persona idonea all'ufficio, di ineccepibile condotta, la quale dia affidamento di educare e istruire il minore conformemente a quanto è prescritto nell'articolo [147] (3).

Note

(1) Il comma è stato così modificato dall'art. 146 della L. 24 novembre 1981 n. 689.

(2) Qualora manchi la designazione od ostino gravi motivi (di cui all'ultima parte della disposizione in esame), la scelta avverrà con preferenza per gli ascendenti o gli altri prossimi parenti o affini del minore. E' questo un esempio di tutela dativa, ossia in assenza di designazione ma con nomina (provvedimento costitutivo) da parte del giudice di un soggetto estraneo alla cerchia familiare del minore (si veda quanto esplicitatosubcommentoart. 343 del c.c.).

(3) Era inizialmente previsto un quinto comma, concernente la tutela dei cittadini di razza ariana, abrogato dall'art. 1 del R.D.L. 20 gennaio 1944 n. 25, riguardante i cittadini di razza ebraica, e dall'art. 3 del D. Lgs. Lgt. 14 settembre 1944 n. 287, relativo alla riforma della legislazione civile.