Articolo 350 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Incapacità all'ufficio tutelare

Dispositivo

Note

(1) L'incapacità all'ufficio tutelare è una qualificazione negativa del soggetto, che rende lo stesso inidoneo allo svolgimento di dette funzioni. Nei casi racchiusi nella formulazione del n. 1) del presente articolo, essa deve preesistere alla nomina, e riguarda: i minori, gli interdetti ed interdicendi, i minori emancipati e gli inabilitati.

(2) Con l'esclusione del soggetto, determinata dallo stesso genitore viene impedita in maniera relativa (solo nei confronti di quel minore) l'idoneità ad assumere quell'ufficio di tutore.

(3) L'incipiente grave lite determina la preclusione giustificabile sulla base di una situazione di conflitto di interessi fra il minore e il soggetto al quale dovrebbe riferirsi l'ufficio di tutore.

(4) Il numero è stato così modificato dall'art. 146 della L. 24 novembre 1981 n. 689.

(5) In seguito alla riacquisizione della capacità di effettuare atti di disposizione patrimoniale pur non essendo cancellati dall'elenco dei falliti.

(6) Numero inserito dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, il quale ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 554/1970