Articolo 357 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Funzioni del tutore

Dispositivo

Il tutore ha la cura della persona del minore [371] (1), lo rappresenta in tutti gli atti civili [1387] (2) e ne amministra i beni (3).

Note

(1) Il tutore ha la cura della persona del minore alla pari dei genitori, ma è soggetto ad un profondo controllo da parte del giudice tutelare (su autorizzazione del tribunale (art. 375 del c.c.). Sul tutore gravano gli obblighi di istruzione e di educazione, per la soddisfazione di ogni esigenza personale, spirituale e di salute (secondo il dettato dell'art. 147 del c.c.).

(2) L'incarico ricoperto dal tutore è strettamente personale e non può essere conferito ad altri mediante mandato generale, essendo una funzione particolarmente delicata; potrà al limite essere conferita una gestione particolare di singoli atti giuridici senza la sostituzione soggettiva nell'amministrazione dei beni.

(3) Il tutore potrà, in particolare, compiere tutti gli atti che reputa necessari per la conservazione del patrimonio od al fine di garantire la produttività dello stesso, nell'interesse esclusivo del minore.

Massime giurisprudenziali (6)

1Cass. civ. n. 22889/2023

Nel procedimento di adozione, mentre il conflitto d'interessi tra minore e genitore è "in re ipsa", per incompatibilità anche solo potenziale delle rispettive posizioni, il conflitto d'interessi tra minore e tutore deve essere dedotto dal P.M., ovvero da uno dei soggetti indicati dall'art.10 della legge n.149 del 2001, ed accertato in concreto dal giudice, come idoneo a determinare la possibilità che il potere rappresentativo sia esercitato dal tutore in contrasto con l'interesse del minore; in tal caso, tuttavia, la denuncia, tendendo alla rimozione preventiva del conflitto, nonché alla immediata sostituzione del rappresentante legale con il curatore speciale dal momento in cui la situazione d'incompatibilità si è determinata, non può più essere prospettata nelle ulteriori fasi del giudizio al solo fine di conseguire la declaratoria di nullità degli atti processuali compiuti in seguito ad una situazione non denunciata.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 22889 del 27 luglio 2023)

2Cass. civ. n. 8461/2019

In tema di amministrazione dei beni dei figli ex art. 320 c.c., al di fuori dei casi specificamente individuati ed inquadrati nella categoria degli atti di straordinaria amministrazione dal Legislatore, devono essere considerati di ordinaria amministrazione gli atti che presentino tutte e tre le seguenti caratteristiche: 1) siano oggettivamente utili alla conservazione del valore e dei caratteri oggettivi essenziali del patrimonio in questione; 2) abbiano un valore economico non particolarmente elevato in senso assoluto e soprattutto in relazione al valore totale del patrimonio medesimo; 3) comportino un margine di rischio modesto in relazione alle caratteristiche del patrimonio predetto. Vanno invece considerati di straordinaria amministrazione gli atti che non presentino tutte e tre queste caratteristiche. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 08/08/2016).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 8461 del 27 marzo 2019)

3Cass. civ. n. 14669/2018

Sussiste la legittimazione attiva dell'interdetto infermo di mente, tramite il proprio rappresentante legale, a promuovere il giudizio di separazione personale, in applicazione analogica di quanto stabilito dal legislatore - con riferimento al divorzio - dall'art. 4, comma 5, d.lgs. 898/70, che espressamente disciplina la sola ipotesi in cui l'incapace abbia il ruolo di convenuto. Trattasi di opzione ermeneutica costituzionalmente orientata, volta ad evitare che l'interdetto sia privato in fatto di un diritto personalissimo di particolare rilievo, che la legge attribuisce ad entrambi i coniugi senza disparità di trattamento, nei casi previsti, ed il cui esercizio può rendersi necessario per assicurare l'adeguata protezione del soggetto incapace.–Il tutore può compiere in nome e per conto dell'interdetto anche un atto personalissimo (sempre che ne sia accertata la conformità alle esigenze di protezione), sicché la designazione di un curatore speciale è necessaria solo nel caso di conflitto di interessi tra il tutore ed il rappresentato, non evincendosi dal sistema una generale e tassativa preclusione al compimento di atti di straordinaria amministrazione da parte del rappresentante legale dell'incapace.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 14669 del 6 giugno 2018)

4Cass. civ. n. 19015/2010

La rappresentanza processuale del minore non cessa automaticamente allorché questi diventi maggiorenne ed acquisti, a sua volta, la capacità processuale, rendendosi necessario che il raggiungimento della maggiore età sia reso noto alle altre parti mediante dichiarazione, notifica o comunicazione con un atto del processo. Tale principio dell'"ultrattività" della rappresentanza opera - tuttavia - soltanto nell'ambito della stessa fase processuale, attesa l'autonomia dei singoli gradi di giudizio. (Cassa con rinvio, App. Milano, 06/02/2004).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 19015 del 2 settembre 2010)

5Cass. civ. n. 9582/2000

In mancanza di una specifica disposizione normativa che preveda il relativo potere, il tutore dell'interdetto per infermità di mente non può proporre domanda di divorzio per lo stesso; in applicazione analogica dell'articolo 4, quinto comma della L. n. 898 del 1970 - che regola l'ipotesi in cui l'interdetto infermo di mente sia convenuto in un giudizio di divorzio - in relazione agli articoli 78 e 79 c.p.c., legittimato a proporre la domanda di divorzio per l'interdetto è un curatore speciale, la cui nomina può esser richiesta dal tutore.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 9582 del 21 luglio 2000)

6Cass. civ. n. 1540/1966

Il tutore non può conferire ad altri, spogliandosi del proprio ufficio, un mandato generale relativo all'intera gestione tutelare, in quanto il mandato generale importerebbe la sostituzione radicale di un'altra persona al tutore. Egli può, però, conferire a terzi mandati relativi al compimento di singoli atti, in quanto, conferendo ad altri l'incarico di compiere singoli atti giuridici, non opera, contro il divieto della legge, alcuna sostituzione soggettiva nell'amministrazione dei beni - intesa come autonoma e unitaria gestione del patrimonio dell'incapace - ma si avvale, volta per volta, dell'opera altrui secondo un criterio di opportunità e di convenienza, che può coincidere con la più oculata salvaguardia degli interessi del suo rappresentato. Il che naturalmente non lo esime dalla responsabilità sancita dall'art. 382 c.c., essendo, in ogni caso, fermo il suo obbligo di amministrare il patrimonio dell'incapace con la diligenza del buon padre di famiglia.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 1540 del 14 giugno 1966)