Articolo 360 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Funzioni del protutore

Dispositivo

Il protutore [346] rappresenta il minore nei casi in cui l'interesse di questo è in opposizione con l'interesse (1) del tutore [380], [382] (2).

Se anche il protutore si trova in opposizione d'interessi col minore (1), il giudice tutelare nomina un curatore speciale [78] c.p.c.] (3).

Il protutore è tenuto a promuovere la nomina di un nuovo tutore nel caso in cui il tutore è venuto a mancare o ha abbandonato l'ufficio. Frattanto egli ha cura della persona del minore, lo rappresenta [357] e può fare tutti gli atti conservativi e gli atti urgenti di amministrazione.

Note

(1) La nozione di opposizione di interessi del tutore, secondo parte della dottrina, dovrebbe coincidere con quella di conflitto di interessi di cui all'art. 320 del c.c..Così, nel caso di opposizione di interessi, il protutore assumeràipso iureil potere di rappresentanza del minore senza formalità giudiziali.

(2) Al procedimento di nomina si applicheranno le stesse disposizioni dettate per la nomina del tutore, pur essendo gli stessi organi distinti che svolgono attività collaborativa, consultiva e di sorveglianza. In altri casi svolge invece una attività sostitutiva del tutore per la rappresentanza del minore.

(3) Il curatore speciale è un organo temporaneo, a carattere transitorio ed occasionale, oltretutto (Trabucchi) con funzioni limitate al copimento degli atti per i quali è nominato.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 33944/2024

Con riguardo al minore straniero non accompagnato, presente temporaneamente sul territorio nazionale, al quale il Console abbia nominato un tutore internazionale ai sensi dell'art. 5 della Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996 (ratificata in Italia con l. n. 101 del 2015), in caso di conflitto di interessi tra minore e tutore la competenza alla nomina del curatore speciale spetta in primo luogo al Console; ove il Console non provveda, oppure la nomina non possa essere riconosciuta nell'ordinamento italiano ex art. 23 della Convenzione cit., la competenza spetta in via sussidiaria al giudice tutelare del luogo ove il minore ha, in Italia, la sede dei suoi affari e interessi; se, ancora, il giudice tutelare è investito di simile richiesta e sussiste una nomina consolare di cui nessuna delle parti ha chiesto il riconoscimento, lo stesso giudice è legittimato a valutare incidenter tantum la riconoscibilità nell'ordinamento italiano del provvedimento consolare; la competenza spetta invece al giudice del procedimento in corso o al capo dell'ufficio giudiziario, sempre che non vi sia una valida nomina consolare, qualora il conflitto si profili con riferimento ad un procedimento instaurato o da instaurare.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 33944 del 22 dicembre 2024)