Articolo 375 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Autorizzazione del tribunale
Dispositivo
[Il tutore non può senza l'autorizzazione del tribunale [732] c.p.c., [38]:
L'autorizzazione è data su parere del giudice tutelare [732].]
Note
(2) Per alienazione è da intendersi ogni ipotesi di cessione di un bene del patrimonio del minore, a titolo oneroso o gratuito.
(4) L'autorizzazione per questo tipo di atti è sempre necessaria, anche se hanno ad oggetto atti di ordinaria amministrazione.
Massime giurisprudenziali (4)
1Cass. civ. n. 25268/2009
In tema di arbitrato irrituale, ove la pronuncia arbitrale esplichi i suoi effetti nella sfera giuridica di un soggetto incapace, l'eccezione di annullabilità della nomina dell'arbitro conseguente alla mancanza dell'autorizzazione del tribunale di cui all'art. 375, primo comma, n. 4, cod. civ. - trovando corrispondenza in un diritto contrario che potrebbe essere fatto valere in via di azione autonoma - ha natura di eccezione in senso stretto e deve, pertanto, essere proposta nei termini per la costituzione delle parti o in quelli concessi dal giudice ai sensi dell'art. 183 cod. proc. civ., nella formulazione introdotta dalla legge 26 novembre 1990, n. 353. (Rigetta, App. Bologna, 17/11/2004)(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 25268 del 1 dicembre 2009)
2Cass. civ. n. 3597/1971
L'autorizzazione dell'autorità giudiziaria per la vendita di un bene di eredità beneficiata devoluta a minori è preordinata non solo a tutela di questi ultimi, attraverso la valutazione della necessità o della utilità e l'obbligo del reimpiego dei capitali riscossi, ma anche a tutela dei creditori ereditari, affinché il ricavato della vendita possa formare oggetto di soddisfacimento delle loro ragioni. Pertanto il legale rappresentante del minore non può, senza una specifica autorizzazione dell'Autorità giudiziaria, devolvere i Capitali riscossi al soddisfacimento dell'imposta di successione.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 3597 del 10 dicembre 1971)
3Cass. civ. n. 541/1969
L'autorizzazione di competenza del tribunale, di cui il tutore deve munirsi, a norma dell'art. 375 c.c., per stipulare la vendita di beni del minore, deve essere preventiva rispetto all'atto autorizzato.–L'impegno, assunto verso terzi dal rappresentante dell'incapace, di ottenere il provvedimento autorizzativo per la vendita di beni del medesimo, è radicalmente nullo per contrarietà a norme di ordine pubblico, contrastando con l'esigenza che l'attività di amministrazione del patrimonio dell'incapace sia giustificata esclusivamente dalla considerazione degli interessi dell'incapace stesso, senza interferenze derivanti da impegni personali assunti dal rappresentante legale e quindi, senza possibili deviazioni dal fine proprio di quella attività.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 541 del 15 febbraio 1969)
4Cass. civ. n. 1540/1966
Anche se il tutore abbia conferito a un terzo un mandato generale ad amministrare i beni dell'incapace — come tale nullo, perché comporterebbe la sostituzione, al di fuori dei casi e senza l'osservanza dei modi previsti dalla legge, del soggetto investito della funzione tutelare — la vendita di un immobile dell'incapace, conclusa dal terzo, in nome e per conto del tutore, in base a tale mandato, non è nulla, quando esso comprenda il potere di alienare il bene dell'incapace alle condizioni fissate nell'autorizzazione dell'organo preposto alla vigilanza sull'attività del tutore, mentre è irrilevante che il mandato sia stato conferito anteriormente alla concessione della detta autorizzazione.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 1540 del 14 giugno 1966)