Articolo 402 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Poteri tutelari spettanti agli istituti di assistenza

Dispositivo

Note

(1) Il comma è stato così modificato dall'art. 146 della L. 24 novembre 1981 n. 689.

(2) Si veda l'art. 3 della L. 4 maggio 1983 n. 184. Nel comma in esame si prevede che il giudice tutelare possa intervenire per un diretto controllo sull'esercizio della responsabilità genitoriale precedentemente persa, ed ora riacquistabile: il controllo delle motivazioni dei genitori, prima, e il successivo esercizio condizionato o limitato sono a tutela della genuinità delle intenzioni.