Articolo 418 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Poteri dell'autorità giudiziaria

Dispositivo

Note

(1) Per tale fase, occorrerà l'apposita istanza del pubblico ministero poiché la pronuncia verrà ad ampliare l'originario contenuto (diversamente da quanto previsto al co. I, essendo la domanda di inabilitazione implicitamente contenuta come subordinata).

(2) L'interdizione e l'inabilitazione sono misure aventi carattere residuale; qualora nel corso del giudizio si accerti che le condizioni del soggetto non sono così gravi da comportare una delle due ridette pronunce, dovrà applicarsi l'amministrazione di sostegno.

(3) Il comma è stato aggiunto dall'art. 6 della L. 9 gennaio 2004 n. 6.

Massime giurisprudenziali (5)

1Cass. civ. n. 1667/2023

2Cass. civ. n. 17962/2015

3Cass. civ. n. 2704/1995

4Cass. civ. n. 2088/1977

5Cass. civ. n. 2692/1974