Articolo 421 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Decorrenza degli effetti dell'interdizione e dell'inabilitazione

Dispositivo

L'interdizione [414] e l'inabilitazione [415] producono i loro effetti (1) dal giorno della pubblicazione della sentenza (2), salvo il caso previsto dall'articolo [416] (3).

Note

(1) Con la sentenza di interdizione si determina l'incapacità totale di agire del soggetto, sottoponendosi a cura l'amministrazione del patrimonio e la rappresentanza legale dell'incapace per tutti gli atti (richiamando l'art. 357 del c.c.). Con la sentenza di inabilitazione, invece, si determina l'incapacità parziale in capo al soggetto (similmente all'emancipazione di cui all'art. 390 del c.c.) residuando in capo allo stesso la possibilità di compiere atti di ordinaria amministrazione.

(2) Fino al momento della pubblicazione della sentenza, la sentenza di interdizione non avrà la portata di giudicato costitutivo o dichiarativo dell'incapacità legale o naturale dell'interdicendo con effetti retroattivi; sino a questo momento insomma opera una generale presunzione di normale capacità dell'interdicendo (così come dell'inabilitando), dovendosi considerare i suoi atti come validi.

(3) Cui si rimanda per una più completa analisi; si ricorda che laratiodella norma citata consiste nell'impedire il compimento di atti a sé pregiudizievoli nel periodo intercorrente tra il raggiungimento della maggiore età e la pronuncia.

Massime giurisprudenziali (3)

1Cass. civ. n. 11292/2019

La parte che, dopo la sentenza di secondo grado e prima della notificazione del ricorso per cassazione, sia stata dichiarata interdetta, difetta di legittimazione processuale a proporre il ricorso medesimo, spettando detta legittimazione al tutore, a pena di inammissibilita dell'impugnazione.(Cassazione civile, Sez. VI, ordinanza n. 11292 del 26 aprile 2019)

2Cass. civ. n. 1770/2012

Ove il giudizio di inabilitazione si concluda con un provvedimento di rigetto, ciò che passa in giudicato è soltanto la statuizione sull'assenza, nel momento in cui la sentenza viene pronunciata, dei requisiti necessari per procedere alla dichiarazione di inabilitazione, ossia di una seria e permanente menomazione delle facoltà mentali dell'interessato. Ciò non toglie, tuttavia, che singoli elementi valutati in quel giudizio ai fini del rigetto dell'istanza possano essere tenuti in considerazione, alla luce del complessivo quadro psichico dell'interessato, per risalire ad eventuali altri fatti ignoti, quale, ad esempio, la sussistenza di uno stato di incapacità naturale rilevante ai fini dell'art. 428 cod. civ. (Cassa con rinvio, App. Firenze, 28/10/2009).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 1770 del 8 febbraio 2012)

3Cass. civ. n. 7477/2011

L'incapacità legale derivante dalla sentenza di interdizione decorre soltanto dal giorno della sua pubblicazione (art. 421 c.c.), con la conseguenza dell'operatività, fino a tale momento, della generale presunzione di normale capacità dell'interdicendo e dell'irretroattività degli effetti della suddetta decisione. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito la quale, considerando operante la menzionata presunzione, aveva stabilito che l'incapacità naturale della testatrice e donante, in relazione agli atti di formazione pregressa, avrebbe dovuto essere provata dall'interessato in modo univoco e rigoroso, e con riguardo ad ogni singolo atto specificamente impugnato).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 7477 del 31 marzo 2011)