Articolo 427 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Atti compiuti dall'interdetto e dall'inabilitato
Dispositivo
Nella sentenza che pronuncia l'interdizione o l'inabilitazione, o in successivi provvedimenti dell'autorità giudiziaria, può stabilirsi che taluni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'interdetto senza l'intervento ovvero con l'assistenza del tutore, o che taluni atti eccedenti l'ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'inabilitato senza l'assistenza del curatore (1).
Gli atti compiuti dall'interdetto dopo la sentenza di interdizione [421] possono essere annullati su istanza del tutore (2), dell'interdetto o dei suoi eredi o aventi causa. Sono del pari annullabili gli atti compiuti dall'interdetto dopo la nomina del tutore provvisorio [419], qualora alla nomina segua la sentenza di interdizione (3).
Possono essere annullati su istanza (4) dell'inabilitato o dei suoi eredi o aventi causa gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione fatti dall'inabilitato, senza l'osservanza delle prescritte formalità, dopo la sentenza d'inabilitazione o dopo la nomina del curatore provvisorio, qualora alla nomina sia seguita l'inabilitazione.
Per gli atti compiuti dall'interdetto prima della sentenza d'interdizione o prima della nomina del tutore provvisorio si applicano le disposizioni dell'articolo seguente (5).
Note
(1) Il primo comma è stato inserito dall'art. 9 della L. 9 gennaio 2004 n. 6.
(2) Il potere di attivare il procedimento di annullamento degli atti spetta al tutore in quanto rappresentante legale, salva la presenza del protutore (di cui al precedenteart. 360 del c.c.co. III).
(3) L'atto che viene posto in essere da un soggetto cui sia già stato nominato un tutore provvisorio nel corso di un procedimento di interdizione risulta annullabile, perché compiuto da un soggetto legalmente incapace,"tutte le volte in cui il procedimento nel corso del quale è intervenuta la nomina del tutore provvisorio si concluda con la dichiarazione di interdizione, risultando irrilevanti le vicende che vengano a verificarsi nel corso del procedimento"(così Cass. sez. II, n. 14781/2009 ove era accaduta la revoca della nomina del tutore provvisorio successivamente al compimento dell'atto e la contestuale nomina di un curatore provvisorio).Ne consegue che il termine di prescrizione dell'azione suddetta decorrerà, ai sensi del co. II dell'art. 1442 del c.c.,"dalla data di cessazione dell`incapacità legale e non da quella di compimento dell'atto annullabile".
(4) In merito alla capacità processuale dell'inabilitato (già dichiarato tale), si rileva come possa stare in giudizio -come attore o convenuto- solamente con l'assistenza del curatore, che è supporto alla volontà dell'assistito ma non lo sostituisce processualmente (vedasi Cass. sez. I, n. 5775/2009). Così, tanto per lo stare in giudizio quanto per ogni atto eccedente l'ordinaria amministrazione (ossia per gli atti non indicati dall'autorità giudiziaria e quindi esclusi dai poteri dell'inabilitato) occorrerà l'assenso del curatore per integrare la domanda dell'inabilitato.
(5) Oltre all'art. 428 del c.c., si richiama l'art. 1443 del c.c.che limita le restituzioni dell'incapace (dovute in seguito a sentenza di annullamento) esclusivamente a ciò che venne rivolto a suo vantaggio.
Massime giurisprudenziali (6)
1Cass. civ. n. 6079/2020
L'amministrazione di sostegno prevista dall'art. 3 della l. n. 6 del 2004 ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali l'interdizione e l'inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli artt. 414 e 427 del c.c. Rispetto ai predetti istituti, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. Appartiene all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie. (Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 20/02/2017).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 6079 del 4 marzo 2020)
2Cass. civ. n. 19958/2013
La domanda proposta ai sensi dell'art. 427, secondo comma, secondo inciso, cod. civ. e la domanda proposta ai sensi dell'art. 428, secondo comma, cod. civ. presentano l'identico "petitum" di annullamento del contratto, ma diversi sono i fatti costitutivi dell'una e dell'altra, cioè le rispettive "causae petendi", e gli accertamenti in fatto che ne conseguono. Pertanto, se con l'atto introduttivo del giudizio, a fondamento della domanda di annullamento del contratto, sia stata dedotta l'incapacità naturale del contraente, non interdetto, costituisce "causa petendi" del tutto nuova, che comporta novità della domanda, l'incapacità legale provvisoria, per essere già stato nominato un tutore provvisorio alla data di stipulazione del contratto, incapacità legale divenuta definitiva a seguito della sentenza di interdizione. (Rigetta e dichiara giurisdizione, App. Trieste, 14/07/2006).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 19958 del 30 agosto 2013)
3Cass. civ. n. 5775/2009
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto dall'inabilitato privo dell'assistenza del curatore, non essendo applicabile in sede processuale la disciplina posta dall'art. 427 cod. civ., la quale si riferisce alla validità degli atti di diritto sostanziale posti in essere dall'incapace, e senza che sia configurabile nel giudizio di legittimità (così come in qualsiasi altro giudizio impugnatorio) l'esercizio del potere di regolarizzazione degli atti processuali previsto dall'art. 182, secondo comma, cod. proc. civ.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 5775 del 10 marzo 2009)
4Cass. civ. n. 24082/2008
Poiché l'inabilitazione produce come effetto legale soltanto l'annullabilità degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, posti in essere dall'inabilitato senza l'assistenza del curatore e l'osservanza delle modalità prescritte, essa non incide sulla validità del compimento di un mero fatto giuridico, privo di alcun profilo volitivo, quale la ricezione di un atto giudiziario, che resta preclusa, a norma dell'art. 139, comma 2, cod.proc.civ., soltanto al minore di 14 anni od al soggetto palesemente incapace.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 24082 del 25 settembre 2008)
5Cass. civ. n. 8918/1993
Il principio secondo cui alla interdizione legale, prevista dall'art. 19, n. 3, c.p., si applicano le norme della legge civile sulla interdizione giudiziale (artt. 424 ss. c.c.), sicché gli atti possono essere annullati su istanza del tutore dell'interdetto o dei suoi eredi o aventi causa, attiene unicamente alla disponibilità ed alla amministrazione del «bene», nonché alla rappresentanza negli atti ad esso relativi. Ne consegue che ogni altro negozio giuridico è annullabile, in considerazione della natura di pena accessoria dell'interdizione legale, e che l'annullabilità (assoluta) è rilevabile da chiunque.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 8918 del 24 agosto 1993)
6Cass. civ. n. 1247/1973
In sede contenziosa può ottenersi l'annullamento di un contratto, adducendo a motivo l'esistenza di un vizio del provvedimento di volontaria giurisdizione che lo ha autorizzato. La controversia in ordine alla natura di detto vizio ed ai poteri del giudice del contenzioso non dà luogo ad una questione di giurisdizione.(Cassazione civile,Sez. Unite, sentenza n. 1247 del 9 maggio 1973)