Articolo 429 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Revoca dell'interdizione e dell'inabilitazione
Dispositivo
Quando cessa la causa dell'interdizione [414] o dell'inabilitazione [415], queste possono essere revocate su istanza (1) del coniuge, dei parenti entro il quarto grado [74], [76] o degli affini entro il secondo grado [78], del tutore dell'interdetto [424], del curatore dell'inabilitato o su istanza del pubblico ministero (2).
Il giudice tutelare deve vigilare per riconoscere se la causa dell'interdizione o dell'inabilitazione continui. Se ritiene che sia venuta meno, deve informarne il pubblico ministero [750] c.p.c.].
Se nel corso del giudizio per la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione appare opportuno che, successivamente alla revoca, il soggetto sia assistito dall'amministratore di sostegno, il tribunale, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione degli atti al giudice tutelare (3).
Note
(1) L'istanza di revoca è una domanda volta alla declaratoria del venir meno dei presupposti oggettivi su cui si fondava la sentenza di interdizione o di inabilitazione passata in giudicato (altrimenti, prima di tale fase, saranno esperibili i normali mezzi di impugnazione).
(2) I soggetti non legittimati sono pertanto l'interdetto e l'inabilitato; l'art. 720 del c.p.c.autorizza invece i soggetti indicati all'intervento nel giudizio revocatorio per opporsi alla domanda.
(3) Il comma è stato aggiunto dall'art. 10 della L. 9 gennaio 2004 n. 6.
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. civ. n. 2895/1993
Oggetto del giudizio di revoca dell'interdizione e della inabilitazione (art. 429 c.c.) non è l'accertamento dei presupposti sostanziali della dichiarazione di interdizione o inabilitazione, sui quali fa stato la relativa sentenza i cui effetti non possono essere rimossi se non con il giudizio di revocazione di cui all'art. 395 c.p.c., bensì l'accertamento della persistenza o della cessazione delle cause di interdizione o inabilitazione nel tempo successivo alla pronuncia di quella sentenza.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 2895 del 10 marzo 1993)