Articolo 440 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Cessazione, riduzione e aumento

Dispositivo

Note

(1) Inizialmente il giudice fissa la misura dell'obbligazione alimentare, ma la sottopone alla clausola modificativarebus sic stantibus, ossia alla condizione che gli eventi non mutino nel tempo, poichè si determinerebbe uno squilibrio rispetto al valutato; viene perciò determinato il dirittoratione temporis, ed in concreto ne viene data attuazione in relazione a quanto serve nel periodo rilevato dal giudice, salva rivalutazione economica (ad es. frequentemente indicizzata all'Istat).Si tratta infatti (secondo quanto espresso dall'art. 1277 del c.c.) di un debito di valuta, ossia di una somma di denaro determinata nel suo ammontare.

(2) Salva l'ovvia facoltà di aumentarne l'importo, viene prevista l'ipotesi di riduzione (ma non di cessazione, in questo caso) qualora si ravvisi una "condotta disordinata o riprovevole dell'alimentato", ossia la condotta di colui che, una volta ottenuto il diritto di cui si tratta, non utilizzi i mezzi offertigli in conformità alla loro effettiva destinazione, sperperandoli quindi.

Massime giurisprudenziali (4)

1Cass. civ. n. 1577/2019

2Cass. civ. n. 3525/1968

3Cass. civ. n. 1996/1967

4Cass. civ. n. 1231/1967