Articolo 450 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Pubblicità dei registri dello stato civile
Dispositivo
I registri dello stato civile sono pubblici (1).
Gli ufficiali dello stato civile devono rilasciare gli estratti e i certificati che vengono loro domandati con le indicazioni dalla legge prescritte (2).
Essi devono altresì compiere negli atti affidati alla loro custodia le indagini domandate dai privati.
Note
(1) La funzione pubblica della registrazione consiste nel certificare l'esistenza dei fatti rappresentati ai fini probatori, ed inoltre nel documentarli ufficialmente per la pubblicità dichiarativa nei confronti dei terzi (affinché vi sia, quindi, la conoscibilità legale) che possono, di tal guisa, prenderne visione presso gli uffici competenti.
(2) L'estrattoè una riproduzione di un atto (cd. e. per integrale) o di alcune sue parti essenziali (cd. e. per riassunto, in quanto riportante e indicazioni contenute nell'atto e nelle relative annotazioni).Diversamente, icertificatisono attestazioni autonome con le quali si documentano fatti o qualità relative ai soggetti. Essi, unitamente agli estratti per riassunto, fanno fede fino a querela di falso circa la provenienza dell'attestazione e del fatto che essa derivi dai registri.Gli estratti per copia integrale invece godono della stessa efficacia probatoria dell'originale.
Massime giurisprudenziali (3)
1Cass. civ. n. 24798/2008
La costituzione del fondo patrimoniale va compresa tra le convenzioni matrimoniali ed è soggetta alle disposizioni dell'art. 162 cod. civ., circa le forme delle convenzioni medesime, ivi inclusa quella del terzo comma, che ne condiziona l'opponibilità ai terzi all'annotazione del relativo contratto a margine dell'atto di matrimonio, mentre la trascrizione del vincolo, ai sensi dell'art. 2647 cod. civ., resta degradata a mera pubblicità-notizia e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, che non ammette deroghe o equipollenti, restando irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquisito altrimenti della costituzione del fondo. (Rigetta, App. Lecce, 13 novembre 2004)(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 24798 del 8 ottobre 2008)
2Cass. civ. n. 23745/2007
La costituzione del fondo patrimoniale prevista dall'art. 167 cod. civ., così come stabilito per tutte le convenzioni matrimoniali nell'art. 162 cod. civ., è opponibile ai terzi esclusivamente a partire dalla data dell'annotazione a margine dell'atto di matrimonio nei registri dello stato civile, non potendosi retrodatare la produzione degli effetti alla data di proposizione della domanda di annotazione o anticiparli alla data della trascrizione effettuata ex art. 2647 cod. civ. ed avente l'esclusiva funzione di pubblicità notizia. (Rigetta, App. Roma, 31 Luglio 2003).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 23745 del 16 novembre 2007)
3Cass. civ. n. 3038/1977
Tutti gli effetti della sentenza di divorzio - sia quelli personali che quelli patrimoniali - si producono tra le parti, i loro eredi o aventi causa, dal momento del suo passaggio in giudicato, secondo i principi generali contenuti negli artt 2908 e 2909 Cod. civ., mentre l'annotazione (o meglio, la trascrizione) nei registri dello stato civile, a norma dell'art. 10 della legge n. 898 del 1970, attiene unicamente agli effetti erga omnes della pronuncia stessa, in considerazione dell'efficacia meramente dichiarativa, e non costitutiva,dello status delle persone fisiche, che è propria dei registri dello stato civile, verificandosi in tal caso una scansione temporale tra la decorrenza della efficacia inter partes, che promana dall'accertamento costitutivo contenuto nel giudicato, e quella erga omnes, comportante la opponibilità ai terzi, che deriva dall'effettuazione dei prescritti adempimenti integrativi della pubblicità (dichiarativa).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 3038 del 8 luglio 1977)