Articolo 1174 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Carattere patrimoniale della prestazione

Dispositivo

Note

(1) La prestazione costituisce l'oggetto dell'obbligazione e si distingue dal bene materiale o dalla attività dovuti dal debitore al creditore, che costituiscono oggetto della prestazione stessa: ad esempio, l'obbligo di consegna di un quadro rappresenta la prestazione mentre il quadro è l'oggetto della prestazione.

(2) La norma fa riferimento al carattere della patrimonialità, che costituisce uno dei requisiti essenziali della prestazione. Essa può essere oggettiva, se è oggettivo che la prestazione ha un valore economico, o soggettiva, laddove siano le parti ad attribuire un valore ad una prestazione che ne sia priva.

(3) Tra gli interessi non patrimoniali vi è, ad esempio, quello culturale, come quello di chi riceve la prestazione di un insegnante.

Massime giurisprudenziali (7)

1Cass. civ. n. 32439/2023

2Cass. civ. n. 24071/2017

3Cass. civ. n. 21850/2017

4Cass. civ. n. 8153/2014

5Cass. civ. n. 7083/2006

6Cass. civ. n. 9880/1997

7Cass. civ. n. 3881/1985