Articolo 1180 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Adempimento del terzo
Dispositivo
L'obbligazione può essere adempiuta da un terzo [1201], [1203] n. 3, [1208] n. 2, [1406], [1717], [1950] (1), anche contro la volontà del creditore, se questi non ha interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione [1201], [1656], [1811], [2036], [2222], [2230] (2).
Tuttavia il creditore può rifiutare l'adempimento offertogli dal terzo, se il debitore gli ha manifestato la sua opposizione [1236], [1936] (3).
Note
(1) Il terzo può adempiere spontaneamente e senza esservi obbligato, come nel caso di debito del figlio estinto da un genitore, ovvero pagare previo accordo con il debitore. Tale ultima ipotesi rimane distinta da quella dell'accollo (1273 c.c.), con il quale il terzo assume solo l'obbligo di adempiere. L'adempimento del terzo condivide con la delegazione di pagamento la funzione immediatamente solutoria (1269 c.c.), ma se ne distingue perché in essa il terzo dichiara di adempiere su incarico del delegante, cui è imputato il pagamento. L'adempimento del terzo è atto negoziale che ne presuppone la capacità. Se il terzo adempie nell'erronea convinzione di estinguere una propria obbligazione si configura indebito soggettivo (2036 c.c.) che gli consente di agire per la ripetizione.
(2) Il creditore può legittimamente rifiutare l'adempimento del terzo se l'obbligazione è infungibile, cioè deve essere eseguita personalmente da quel debitore, come, ad esempio, nel caso di un noto pittore che deve eseguire un ritratto. In caso di obbligazioni fungibili il rifiuto è ammissibile solo se c'è un rischio oggettivo di pericolo per l'interesse del creditore, come nel caso in cui il terzo sia un minore (v.1425 c.c.).
(3) L'ultimo comma disciplina l'ipotesi in cui il creditore non potrebbe, di sua iniziativa, rifiutare l'adempimento del terzo: in tal caso egli ha la facoltà, comunque non l'obbligo, di rifiutare.
Massime giurisprudenziali (18)
1Cass. civ. n. 20303/2025
Nel contesto di una cessione di ramo d'azienda dichiarata illegittima, il cessionario che paga la retribuzione non adempie un debito altrui (del cedente) ma un debito proprio. Pertanto, le retribuzioni pagate dal cessionario al lavoratore non liberano il cedente dalla sua obbligazione retributiva derivante dal rapporto di lavoro ripristinato de iure. Ne consegue l'inapplicabilità delle disposizioni relative all'adempimento del terzo (art. 1180 c.c.) e alle norme specifiche dell'appalto illecito (art. 27, co. 2, D.Lgs. n. 276/2003).(Cassazione civile, Sez. Lavoro, ordinanza n. 20303 del 20 luglio 2025)
2Cass. civ. n. 7830/2025
La surrogazione della committente, che ha eseguito il pagamento dei debiti della società appaltatrice verso i suoi dipendenti, determina il subingresso della stessa a titolo particolare nelle pretese privilegiate dei dipendenti verso la loro società datrice fallita, beneficiando delle relative garanzie personali; tale subingresso ha, tuttavia, effetti giuridici differenti, dal punto di vista della natura chirografaria o privilegiata del credito, in ragione della differente causa del credito che il solvens ha acquisito e che, per un verso, nei confronti della datrice di lavoro ha carattere privilegiato mentre, per altro verso, il distinto credito avente il proprio fondamento causale nell'obbligazione di garanzia, in assenza di specifica attribuzione normativa, ha carattere chirografario. (Fattispecie nella quale, dopo il fallimento all'estero della società appaltatrice e quello della sua controllante avente sede in Italia, la committente è stata ammessa al passivo della prima in privilegio ed allo stato passivo della seconda, in forza della garanzia che aveva prestato in favore della controllata, in via chirografaria).(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 7830 del 24 marzo 2025)
3Cass. civ. n. 11389/2024
Per aversi accettazione tacita di eredità, non basta che un atto sia compiuto dal chiamato con l'implicita volontà di accettare, ma è necessario che si tratti di atto che egli non avrebbe diritto di fare, se non nella qualità di erede, cosicché è irrilevante l'esecuzione di un legato ad opera del chiamato, con denaro proprio o di un terzo, perché, come i debiti ereditari, anche i legati possono essere adempiuti direttamente da terzi, senza alcun esercizio di diritti successori.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 11389 del 29 aprile 2024)
4Cass. civ. n. 29528/2022
In tema di interposizione nelle prestazioni di lavoro, non è configurabile una obbligazione concorrente del datore di lavoro apparente per i contributi dovuti agli enti previdenziali, fatta salva l'incidenza satisfattiva dei pagamenti eventualmente eseguiti da terzi, ai sensi dell'art. 1180, comma 1, c.c., ovvero dallo stesso datore di lavoro fittizio, senza che assuma rilievo la consapevolezza dell'altruità del debito, atteso che, in caso di indebito soggettivo, anche il pagamento effettuato per errore è qualificabile, in forza del coordinamento tra gli artt. 1180 e 2036 c.c., come pagamento di debito altrui, con efficacia estintiva dell'obbligazione in presenza delle condizioni di cui all'art. 2036, comma 3, c.c..(Cassazione civile, Sez. Lavoro, ordinanza n. 29528 del 11 ottobre 2022)
5Cass. civ. n. 35786/2021
L'adempimento del terzo, ai sensi dell'art. 1180 c.c., per avere effetto liberatorio deve avere carattere specifico e assolutamente conforme all'obbligazione del debitore; tale accertamento di fatto è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito ed è, quindi, insindacabile in sede di legittimità, se non quale vizio di motivazione nei limiti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come modificato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012.(Cassazione civile, Sez. VI-2, ordinanza n. 35786 del 22 novembre 2021)
6Cass. civ. n. 26694/2020
Qualora un pacchetto turistico del "tour operator" venga acquistato per il tramite di un'agenzia di viaggi, quest'ultima agisce, al contempo, come mandataria sia all'acquisto per conto del cliente sia alla vendita per conto del medesimo "tour operator", ed in tal veste assicura la conclusione, tra i predetti mandanti, del contratto di viaggio, sicché i diritti e gli obblighi relativi a tale ultimo rapporto sorgono direttamente tra "tour operator" e cliente finale. Ne consegue che l'adempimento, da parte dell'agente di viaggi, di un obbligo restitutorio del "tour operator" nei confronti del cliente (nella specie, la restituzione del prezzo del pacchetto turistico), per un verso, preclude all'agente di ripetere quanto versato al proprio cliente finale, posto che costui ha il diritto di ricevere il rimborso di quanto versato per un servizio non ricevuto ed a trattenere l'utilità ricevuta, e, per altro verso - in difetto di un'azione titolata tra "solvens" e debitore indirettamente beneficiato dell'adempimento eseguito dal primo -, legittima l'agente di viaggi a proporre nei confronti del "tour operator" l'azione generale di arricchimento senza causa di cui all'art. 2041 c.c.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 26694 del 24 novembre 2020)
7Cass. civ. n. 24976/2020
L'adempimento del debito altrui può avvenire sia direttamente sia per il tramite di un mandatario; in tale ultima ipotesi, la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 1180 c.c. (esistenza del debito altrui, volontà di estinguerlo, spontaneità del pagamento) vanno accertati con riferimento alla persona del mandante, non a quella del mandatario.(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 24976 del 9 novembre 2020)
8Cass. civ. n. 20878/2020
Per aversi accettazione tacita di eredità non basta che un atto sia compiuto dal chiamato all'eredità con l'implicita volontà di accettarla, ma è altresì necessario che si tratti di atto che egli non avrebbe diritto di porre in essere, se non nella qualità di erede. Pertanto, poiché il pagamento di un debito del "de cuius", che il chiamato all'eredita effettui con danaro proprio, non è un atto dispositivo e, comunque, suscettibile di menomare la consistenza dell'asse ereditario - tale, cioè, che solo l'erede abbia diritto a compiere - ne consegue che rispetto ad esso difetta il secondo dei suddetti requisiti, richiesti in via cumulativa e non disgiuntiva per l'accettazione tacita. (Nella specie, la S.C. ha escluso che il pagamento, ad opera di uno dei chiamati all'eredità, di una sanzione pecuniaria elevata nei confronti del "de cuius", per contravvenzione al codice della strada, potesse intendersi alla stregua di un atto di accettazione tacita, trattandosi di atto meramente conservativo e comunque compatibile, in tesi, con un'ipotesi di adempimento del terzo ex art. 1180 c.c.). (Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 25/05/2016).(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 20878 del 30 settembre 2020)
9Cass. civ. n. 8101/2020
L'adempimento del debito altrui può avvenire sia direttamente sia per il tramite d'un mandatario; in tale ultima ipotesi, la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 1180 c.c. (esistenza del debito altrui, volontà di estinguerlo, spontaneità del pagamento) vanno accertati con riferimento alla persona del mandante, non a quella del mandatario.–L'adempimento dell'obbligo del terzo, così come di qualsiasi altra obbligazione fungibile, può avvenire sia personalmente, sia per il tramite di un terzo, che può assumere la veste di un mero rappresentante (art. 1387 c.c.) o di un mandatario (art. 1703 c.c.). Dunque per mezzo di un mandatario o rappresentante è possibile adempiere sia l'obbligazione propria, sia l'obbligazione altrui. Il mandatario che esegua un pagamento ad un terzo per conto del mandante non è assimilabile al terzo che adempie per il debitore ai sensi dell'art. 1180 c.c.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 8101 del 23 aprile 2020)
10Cass. civ. n. 31572/2019
Nell ipotesi di estinzione dell'obbligazione pecuniaria per effetto dell'adempimento spontaneo di un terzo, secondo la previsione dell'art 1180 c.c., il pagamento resta riferibile a quest'ultimo, al quale soltanto, pertanto, spetta l'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo, secondo il principio per cui è chi esegue il pagamento non dovuto a poterne richiedere la restituzione. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione della corte di merito, che aveva negato il diritto dei richiedenti alla restituzione delle somme versate in forza di un decreto ingiuntivo pronunciato nei loro confronti e poi revocato, perché il pagamento era stato eseguito da un terzo). (Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 28/11/2014).(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 31572 del 3 dicembre 2019)
11Cass. civ. n. 26856/2019
Nell'adempimento del debito altrui da parte del terzo, mancando nello schema causale tipico la controprestazione in favore del disponente, si presume che l'atto sia stato compiuto gratuitamente, pagando il terzo, per definizione, un debito non proprio e non prevedendo la struttura del negozio nessuna controprestazione in suo favore; pertanto, nel giudizio avente ad oggetto la dichiarazione di inefficacia di tale atto, ai sensi dell'art. 64 l.fall., incombe al creditore beneficiario l'onere di provare, con ogni mezzo previsto dall'ordinamento, che il disponente abbia ricevuto un vantaggio in seguito all'atto che ha posto in essere, in quanto questo perseguiva un suo interesse economicamente apprezzabile. (Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 02/02/2016).(Cassazione civile, Sez. VI-1, ordinanza n. 26856 del 21 ottobre 2019)
12Cass. civ. n. 2207/2013
Ai sensi dell'art. 1180, comma secondo, c.c., il rifiuto del creditore all'adempimento da parte del terzo, in presenza di opposizione del debitore (la quale deve essere, a sua volta, dettata da situazioni giuridiche legittimamente tutelabili e deve ispirarsi all'osservanza del principio generale di cui all'art. 1175 c.c.), non deve essere contrario a buona fede e correttezza; ne deriva che il giudice è abilitato a sindacare detta contrarietà ogni qualvolta il terzo alleghi e deduca in giudizio l'esercizio abusivo del rifiuto da parte del creditore (anche in relazione alla legittimità delle ragioni dedotte dal debitore a fondamento della manifestata opposizione), che abbia così impedito allo stesso terzo - legittimato ed interessato a soddisfare il credito per i rapporti intercorrenti con il debitore, di cui il creditore sia stato reso edotto - di pagare in sostituzione del debitore estinguendo l'obbligazione, in funzione della legittima tutela di propri eventuali diritti.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 2207 del 30 gennaio 2013)
13Cass. civ. n. 23354/2011
L'adempimento del terzo, ai sensi dell'art. 1180 c.c., si realizza allorquando un soggetto diverso dal debitore effettua concretamente, in modo libero, spontaneo ed unilateralmente, il pagamento di quanto dovuto al creditore ovvero quella diversa prestazione dedotta in obbligazione. Ne consegue che l'adempimento del terzo deve avere carattere specifico e conforme all'obbligazione del debitore e non può, dunque, consistere in una generica disponibilità ad adempiere, tanto più se riguardi una non meglio specificata prestazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, nell'ambito di una controversia avente ad oggetto la cessione di un contratto preliminare di compravendita immobiliare, aveva escluso che si potesse configurare un adempimento del terzo nella dichiarazione stragiudiziale di disponibilità al pagamento delle prestazioni del debitore cedente nei confronti del creditore ceduto effettuata dai cessionari del contratto anzidetto).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 23354 del 9 novembre 2011)
14Cass. civ. n. 9946/2009
L'adempimento spontaneo di un'obbligazione da parte del terzo, ai sensi dell'art. 1180 c.c., determina l'estinzione dell'obbligazione, anche contro la volontà del creditore, ma non attribuisce automaticamente al terzo un titolo per agire direttamente nei confronti del debitore, non essendo in tal caso configurabili né la surrogazione per volontà del creditore, prevista dall'art. 1201 c.c., né quella per volontà del debitore, prevista dall'art. 1202 c.c., né quella legale di cui all'art. 1203 n. 3 c.c., la quale presuppone che il terzo che adempie sia tenuto con altri o per altri al pagamento del debito; la consapevolezza da parte del terzo di adempiere un debito altrui esclude inoltre la surrogazione legale di cui agli artt. 1203 n. 5 e 2036, terzo comma, c.c., la quale, postulando che il pagamento sia riconducibile all'indebito soggettivo "ex latere solventis", ma non sussistano le condizioni per la ripetizione, presuppone nel terzo la coscienza e la volontà di adempiere un debito proprio; pertanto, il terzo che abbia pagato sapendo di non essere debitore può agire unicamente per ottenere l'indennizzo per l'ingiustificato arricchimento, stante l'indubbio vantaggio economico ricevuto dal debitore.(Cassazione civile,Sez. Unite, sentenza n. 9946 del 29 aprile 2009)
15Cass. civ. n. 23292/2007
L'art. 1180 c.c. ha la funzione di attribuire al pagamento effettuato dal terzo effetto solutorio dell'obbligazione anche contro la volontà del creditore, ma non attribuisce all'adempiente un titolo che gli consenta di agire nei confronti del debitore allo scopo di ripetere la somma versata, essendo necessario, a tal fine, che sia allegato e dimostrato il rapporto sottostante tra terzo e debitore. Ne consegue che, nel caso in cui sia escluso che tra questi esista un rapporto di mutuo (e, comunque, non sia dimostrata l'esistenza di qualsiasi altra causa a sostegno dell'azione) il giudice non può accogliere la domanda in virtù della mera considerazione che, nella specie, sia effettivamente dimostrato l'avvenuto pagamento, ad opera del terzo, del debito altrui.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 23292 del 8 novembre 2007)
16Cass. civ. n. 889/2006
L'adempimento del terzo, di cui all'art. 1180 c.c., non è inquadrabile nella previsione dell'art. 67, primo comma, legge fall., in quanto rientrano nella categoria di atti revocabili contemplati dalla predetta norma i contratti commutativi stipulati dall'imprenditore poi dichiarato fallito, qualora ricorra il requisito della notevole sproporzione tra le reciproche prestazioni, mentre, nel caso dell'adempimento del terzo, sussiste un contratto commutativo stipulato tra altri soggetti, in cui il terzo, poi dichiarato fallito, interviene solo come soggetto legittimato ad adempiere, e, quindi, non nella fase genetica, ma solo in quella di attuazione del negozio giuridico.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 889 del 18 gennaio 2006)
17Cass. civ. n. 6728/1988
L'adempimento del terzo — consentito dall'art. 1180 c.c. - in tanto può avere effetto liberatorio per il debitore in quanto la prestazione sia regolarmente effettuata in modo conforme alla obbligazione del debitore, sicché, quando l'adempimento sia parziale, l'accettazione da parte del creditore non estingue il debito, ma semplicemente lo riduce non precludendo conseguentemente al creditore di agire contro il debitore per il pagamento della parte residua del credito.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 6728 del 12 dicembre 1988)
18Cass. civ. n. 2651/1982
L'art. 1180 c.c., nel prevedere che il creditore non può rifiutare l'adempimento offerto dal terzo se non abbia interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione, presuppone identità della prestazione offerta con quella da eseguire. (Nella specie, si è ritenuto che il creditore aveva legittimamente rifiutato la prestazione offerta dal terzo a condizioni economiche più onerose).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 2651 del 28 aprile 1982)