Articolo 1190 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Pagamento al creditore incapace

Dispositivo

Il pagamento fatto al creditore incapace di riceverlo (1) non libera il debitore, se questi non prova che ciò che fu pagato è stato rivolto a vantaggio dell'incapace (2).

Note

(1) Poiché si parla in generale di incapacità, si pone la questione se si applichi solo all'incapacità legale (v.2,414,415 c.c.) o anche all'incapacità di intendere e volere (v.428 c.c.).

(2) Fuori da tale ipotesi, il debitore che contrae l'obbligazione con un incapace deve adempiere al rappresentante di quest'ultimo (v.1387 c.c.).

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. civ. n. 6368/2024

Il terzo di cui il debitore si avvale per l'adempimento della propria obbligazione, sulla base di un rapporto di mandato o di altro rapporto giuridico, è di regola (salve le ipotesi di una differente e specifica previsione normativa o in cui sia accertato un diverso accordo negoziale con lo stesso creditore o un contratto a favore di terzo) un mero "adiectus solutionis causa" che non assume alcuna diretta obbligazione nei confronti del creditore, sicché l'inefficacia del pagamento da questo eseguito al creditore incapace non libera il debitore (ex art. 1190 c.c.) e il creditore può pretendere dall'obbligato - non già dal terzo, indipendentemente dalla sua responsabilità - l'esecuzione di un altro pagamento. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di rigetto della domanda, proposta dal tutore di un incapace, di dichiarazione di inefficacia del pagamento eseguito da INPS, per il tramite di Poste Italiane S.p.A., mediante il versamento delle somme dovute a titolo di prestazioni previdenziali su un libretto intestato al creditore incapace, da questo riscosse presso Poste).(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 6368 del 8 marzo 2024)

2Cass. civ. n. 423/1975

La norma di cui all'art. 1190 c.c. — secondo cui il pagamento fatto al creditore incapace di riceverlo non libera il debitore se questi non prova che ciò che fu pagato è stato rivolto a vantaggio dell'incapace — non può trovare applicazione nell'ipotesi in cui il pagamento è stato eseguito a persona diversa dall'incapace e dal suo rappresentante legale.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 423 del 5 febbraio 1975)