Articolo 1197 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Prestazione in luogo dell'adempimento

Dispositivo

Note

(1) Le parti devono stipulare un vero contratto per stabilire che anche una prestazione diversa da quella originale abbia effetto estintivo, configurando la fattispecie delladatio in solutum. Ciò accade, ad esempio, se si accordano perchè il debitore consegni la propria merce in luogo della somma dovuta. Ladatio in solutumè, secondo autorevole dottrina (Trabucchi), in contratto reale (1376 c.c.) ed oneroso. Inoltre, si tratta di una forma di adempimento satisfattoria diversa dall'adempimentoed atipica, ciò che assume rilevanza in materia di fallimento, essendo i pagamenti atipici revocabili (art. 67, comma 1, n. 2 l.f.).

(2) Finchè la diversa prestazione non viene eseguita il debitore rimane tenuto anche a quella originale. Ciò distingue ladatio in solutumdalla novazione (1230 c.c.), con la quale le parti sostituiscono la prestazione iniziale con un'altra, l'unica dovuta.

(3) Una disciplina particolare viene dettata per l'ipotesi in cui la nuova prestazione consista nel trasferimento della proprietà o di altro diritto: in tal caso, a maggior tutela del creditore, si applicano anche le norme in tema di evizione e vizi.

Massime giurisprudenziali (16)

1Cass. civ. n. 21053/2024

2Cass. civ. n. 19763/2024

3Cass. civ. n. 15141/2022

4Cass. civ. n. 17810/2021

5Cass. civ. n. 33428/2019

6Cass. civ. n. 922/2017

7Cass. civ. n. 12079/2007

8Cass. civ. n. 27158/2006

9Cass. civ. n. 17961/2004

10Cass. civ. n. 15396/2000

11Cass. civ. n. 1326/1995

12Cass. civ. n. 10617/1990

13Cass. civ. n. 4205/1980

14Cass. civ. n. 721/1977

15Cass. civ. n. 888/1973

16Cass. civ. n. 913/1969

Massime notarili correlate (1)