Articolo 1200 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Liberazione dalle garanzie

Dispositivo

Note

(1) Ad esempio, il creditore deve restituire al debitore il bene ricevuto in pegno (v.2786,2794 c.c.).

Massime giurisprudenziali (3)

1Cass. civ. n. 27950/2020

2Cass. civ. n. 27545/2017

3Cass. civ. n. 10893/1999