Articolo 1207 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Effetti

Dispositivo

Note

(1) In una situazione di "non mora", se la prestazione diviene impossibile per causa non imputabile al debitore, questi è liberato ma non ha diritto ad esigere la controprestazione. Così, ad esempio, se il cantante lirico non giunge alla Scala in tempo per esibirsi per colpa di una nevicata imprevedibile, non è tenuto ad un'altra esibizione ma non ha nemmeno diritto ad alcunché. Se, però, l'impossibilità si verifica quando vi è "mora credendi", è il creditore a sopportarne il rischio, come sanzione alla sua condotta. Quindi, se l'organizzatore dell'esibizione non ha predisposto il teatro della Scala per l'esibizione, il cantante lirico è liberato dalla propria obbligazione avendo diritto, però, a ricevere il compenso.

(2) Il debitore è tenuto, invece, a corrispondere i frutti e gli interessi già percepiti.

(3) E' discusso se sia necessario il dolo o almeno la colpa del creditore per far sorgere il diritto al risarcimento (2043 c.c.). Un danno si produce, ad esempio, se il debitore non può ricevere della merce perchè i suoi locali sono occupati da quanto doveva consegnare al creditore moroso.

(4) Se il creditore contesta l'offerta o il deposito del debitore, ad esempio perchè ritiene che questi voglia consegnare un bene diverso da quella pattuito, si apre il giudizio per la convalida dell'offerta formale: in tal caso è necessario attendere il giudicato perché si producano gli effetti della mora.

Massime giurisprudenziali (10)

1Cass. civ. n. 14712/2024

2Cass. civ. n. 3505/2024

3Cass. civ. n. 30087/2023

4Cass. civ. n. 22294/2023

5Cass. civ. n. 5735/2023

6Cass. civ. n. 8711/2015

7Cass. civ. n. 5518/2004

8Cass. civ. n. 7520/2003

9Cass. civ. n. 202/1985

10Cass. civ. n. 1790/1974