Articolo 1210 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Facoltà di deposito e suoi effetti liberatori

Dispositivo

Note

(1) Il deposito si esegue in luoghi diversi a seconda dell'oggetto (v. art. 76, art. 77,art. 79 delle disp. att. c.c.). Poiché il depositario non è titolare di un interesse nel deposito, si può ritenere che il deposito configuri qui un'ipotesi di contratto a favore di terzo (1411 c.c.).

(2) Tale comma è di interpretazione problematica. Letteralmente, l'adempimento si realizza, oltre che con accettazione del creditore, solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza. Tale conclusione trova conforto nell'art. 1213 del c.c.. Secondo una diversa interpretazione, in analogia con quanto dispone l'art. 1207, comma 1, c.c., l'effetto liberatorio dovrebbe retroagire al momento dell'deposito.

Massime giurisprudenziali (13)

1Cass. civ. n. 25057/2025

2Cass. civ. n. 4292/2024

3Cass. civ. n. 31946/2023

4Cass. civ. n. 36058/2021

5Cass. civ. n. 21757/2021

6Cass. civ. n. 19261/2018

7Cass. civ. n. 3248/2012

8Cass. civ. n. 15395/2010

9Cass. civ. n. 23844/2008

10Cass. civ. n. 16962/2005

11Cass. civ. n. 4281/1995

12Cass. civ. n. 4818/1994

13Cass. civ. n. 899/1989