Articolo 1210 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Facoltà di deposito e suoi effetti liberatori

Dispositivo

Se il creditore rifiuta di accettare l'offerta reale o non si presenta per ricevere le cose offertegli mediante intimazione, il debitore può eseguire il deposito [1211] ss.; [77], [78] (1).

Eseguito il deposito, quando questo è accettato dal creditore o è dichiarato valido con sentenza passata in giudicato [324] (2), il debitore non può più ritirarlo ed è liberato dalla sua obbligazione.

Note

(1) Il deposito si esegue in luoghi diversi a seconda dell'oggetto (v. art. 76, art. 77,art. 79 delle disp. att. c.c.). Poiché il depositario non è titolare di un interesse nel deposito, si può ritenere che il deposito configuri qui un'ipotesi di contratto a favore di terzo (1411 c.c.).

(2) Tale comma è di interpretazione problematica. Letteralmente, l'adempimento si realizza, oltre che con accettazione del creditore, solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza. Tale conclusione trova conforto nell'art. 1213 del c.c.. Secondo una diversa interpretazione, in analogia con quanto dispone l'art. 1207, comma 1, c.c., l'effetto liberatorio dovrebbe retroagire al momento dell'deposito.

Massime giurisprudenziali (13)

1Cass. civ. n. 25057/2025

L'accettazione del deposito effettuata ai sensi dell'art. 1210 cod. civ. da parte del creditore, senza sollevare riserve specifiche e motivazioni sull'esattezza dell'offerta, ha effetto liberatorio retroattivo determinante l'estinzione dell'obbligazione, non potendo più essere messa in discussione la congruità della prestazione.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 25057 del 11 settembre 2025)

2Cass. civ. n. 4292/2024

Nel giudizio di revocazione avverso una sentenza che ha convalidato un deposito a titolo di offerta reale, il venir meno del deposito per fatto imputabile al creditore non costituisce un fatto decisivo ai fini della revocazione stessa.(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 4292 del 16 febbraio 2024)

3Cass. civ. n. 31946/2023

In tema di prelazione agraria, la dichiarazione del titolare di esercitare il relativo diritto non produce l'effetto traslativo della proprietà del fondo se non si avveri, entro il termine previsto dall'art. 8, comma 6, della l. n. 590 del 1965, la condizione sospensiva dell'effettivo versamento del prezzo e, nell'ipotesi di rifiuto anche pretestuoso dell'accettazione da parte del creditore, il deposito liberatorio della relativa somma nelle forme di cui all'art. 1210 c.c., senza che all'adempimento o al deposito si possano equiparare i fatti che escludono la mora del debitore, ma non lo liberano dalla sua obbligazione.(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 31946 del 16 novembre 2023)

4Cass. civ. n. 36058/2021

In tema di riscatto agrario, ai fini della tempestività del pagamento del prezzo, occorre che si avveri la condizione sospensiva del versamento del prezzo di acquisto che, secondo quanto previsto dalla l. n. 2 del 1979, va effettuato nei termini indicati per la prelazione dall'art. 8 della l. n. 590 del 1965, decorrenti dall'adesione del terzo acquirente alla dichiarazione di riscatto oppure, ove sorga contestazione, dal passaggio in giudicato della sentenza che riconosce il diritto; atteso che le norme che attengono agli adempimenti di cui all'art. 1208 c.c. e ss., in tema di offerta reale, vanno interpretati ed applicati alla luce dei principi di buona fede e cooperazione del creditore nell'adempimento, ai fini del verificarsi della predetta condizione sospensiva, nell'ipotesi di rifiuto, ancorché pretestuoso, da parte del creditore di accettare l'indicato pagamento, è necessario - in difetto di norme specifiche sul punto - che il retraente effettui, secondo le generali disposizioni civilistiche sulle obbligazioni, il deposito liberatorio della relativa somma, ai sensi dell'art. 1210 c.c., dovendo, invece, escludersi una equipollenza tra versamento del prezzo ed offerta non formale di esso, dal momento che l'art. 1220 c.c. ricollega alla seria e tempestiva offerta non formale della prestazione il solo venir meno della "mora debendi", mentre la liberazione del debitore, unico evento equivalente al versamento del prezzo, consegue all'accettazione dell'offerta reale ovvero - in caso di mancata accettazione - all'accettazione della somma depositata o, in difetto, all'accertata validità del deposito dell'offerta ex art. 1210 c.c.(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 36058 del 23 novembre 2021)

5Cass. civ. n. 21757/2021

Il procedimento di convalida dell'offerta reale e del successivo deposito liberatorio, relativi ad obbligazioni aventi ad oggetto una somma di denaro, é un giudizio di liberazione coattiva del debitore, essendo la sentenza che lo definisce volta ad estinguere, con efficacia costitutiva, il debito, accertando la validità del deposito, ai sensi dell'art. 76 e ss. disp. att. c.c., a favore del creditore; oggetto di tale procedimento é la verifica della ritualità di tutte le modalità, formali e temporali, prescritte dalla relativa disciplina normativa, affinché il debitore si liberi delle sua obbligazione e, pertanto, parti necessarie del detto procedimento sono soltanto il debitore e il creditore. (Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 17/10/2018).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 21757 del 29 luglio 2021)

6Cass. civ. n. 19261/2018

Nell'ambito del procedimento di liberazione coattiva del debitore, l'accettazione, anche tacita, del deposito, secondo l'espressa previsione dell'art. 1210 c.c., ha effetto liberatorio, con efficacia retroattiva (alla data del deposito stesso) e determina l'estinzione dell'obbligazione, con effetto assimilabile a quello della "datio in solutum". Da ciò consegue che, una volta intervenuto il ritiro da parte del creditore della somma depositata, senza sollevare riserve, non vi è luogo ad alcuna valutazione sulla congruità della prestazione depositata ed accettata, la stessa non può più essere messa in discussione sotto il profilo dell'esattezza dell'adempimento ed il debitore non potrà richiedere indietro la somma depositata.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 19261 del 19 luglio 2018)

7Cass. civ. n. 3248/2012

Ai fini della validità dell'offerta reale, il deposito della somma rifiutata dal creditore, di cui all'art. 1210 c.c., può essere eseguito mediante versamento dell'importo dovuto in un libretto al portatore, il quale deve, tuttavia, essere posto nella disponibilità del depositario. Ne consegue che la scelta dell'istituto di credito depositario di consegnare materialmente al debitore detto libretto al portatore, senza vincoli di destinazione delle somme ivi versate, priva di effetto il deposito, ai sensi dell'art. 1213, primo comma, c.c., valendo come ritiro dello stesso.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 3248 del 2 marzo 2012)

8Cass. civ. n. 15395/2010

La sentenza che subordina la condanna al pagamento di una somma di denaro all'adempimento dell'obbligo di consegna o di restituzione di una cosa determinata acquista efficacia di titolo esecutivo solo dopo l'effettiva restituzione o il deposito della cosa, ai sensi dell'art. 1210 c.c., non essendo sufficiente la mera offerta della prestazione, che, a norma dell'art. 1209 c.c., produce solo l'effetto di mettere in mora il creditore senza liberare il debitore dall'obbligazione.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 15395 del 28 giugno 2010)

9Cass. civ. n. 23844/2008

Il procedimento di convalida dell'offerta reale e del successivo deposito liberatorio, relativi ad obbligazioni aventi ad oggetto una somma di denaro, è un giudizio di liberazione coattiva del debitore, essendo la sentenza che lo definisce volta ad estinguere, con efficacia costitutiva, il debito, accertando la validità del deposito, ai sensi dell'art. 76 e seguenti disp. att. cod. civ., a favore del creditore; oggetto di tale procedimento è la verifica della ritualità di tutte le modalità, formali e temporali, prescritte dalla relativa disciplina normativa affinché il debitore si liberi delle sua obbligazione e, pertanto, parti necessarie del detto procedimento sono soltanto il debitore e il creditore.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 23844 del 18 settembre 2008)

10Cass. civ. n. 16962/2005

In materia di offerta reale relativa ad obbligazioni aventi ad oggetto una somma di denaro, qualora il creditore rifiuti di accettarla o non si presenti per ricevere le somme offertegli mediante intimazione, il debitore è legittimato ad eseguirne il deposito, con l'osservanza della formalità di cui all'art. 74 att. c.c. (il quale dispone che, fatta l'offerta, il deposito della somma presso l'istituto di credito deve essere preceduto da un'intimazione, antecedente di almeno tre giorni quello del deposito, rivolta al creditore e contenente l'indicazione del giorno, ora e luogo dove le cose saranno depositate), con la conseguenza che, in difetto di tale formalità, l'offerta dovrà considerarsi invalida e non convalidabile nel susseguente giudizio, il cui oggetto non è rappresentato solo dai motivi del rifiuto da parte del creditore dell'offerta operata, ma anche dalla verifica della ritualità di tutte le modalità, formali e temporali, prescritte dalla relativa disciplina normativa.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 16962 del 17 agosto 2005)

11Cass. civ. n. 4281/1995

In tema di offerta reale l'art. 1210 c.c. richiede il passaggio in giudicato della sentenza di accertamento della validità dell'offerta e del deposito della somma rifiutata dal debitore solo per il prodursi degli effetti estintivi dell'obbligazione, ma non anche per gli altri e diversi fini che presuppongono l'esatto adempimento da parte del debitore, non potendo questi, una volta che abbia svolto tutte le attività prescritte per la corretta esecuzione della prestazione dovuta, venir pregiudicato dall'ingiustificato rifiuto del creditore di ricevere il pagamento. Ne deriva che all'accoglimento di una domanda di rilascio fondo rustico, proposta dall'affittuario coltivatore diretto che abbia vittoriosamente esperito l'azione di riscatto di detto fondo, è sufficiente la sussistenza di un accertamento giudiziale, ancorché non irrevocabile, di convalida dell'offerta del prezzo del riscatto, il cui eventuale venir meno ha l'effetto di travolgere la conseguenziale condanna al rilascio, restando invece escluso che quest'ultima sia condizionata al passaggio in giudicato della sentenza di convalida dell'offerta, non previsto dalla legge come presupposto processuale dell'azione di rilascio.–Le modalità di adempimento dell'obbligo di custodia della somma depositata rientrano nelle facoltà di scelta di depositario e non incidono sulla regolarità del deposito. (Nella specie il notaio richiedente il deposito aveva ritirato dalla somma e trattenuto presso il proprio studio i libretti di deposito vincolati ed intestati ai singoli creditori).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 4281 del 14 aprile 1995)

12Cass. civ. n. 4818/1994

La sentenza che subordina la condanna di pagamento ad una somma di denaro all'adempimento dell'obbligo di restituzione di una cosa determinata acquista efficacia di titolo esecutivo solo dopo l'effettiva restituzione o il deposito della cosa, ai sensi dell'art. 1210 c.c., non essendo sufficiente la mera offerta della prestazione, che, a norma dell'art. 1209 c.c., produce solo l'effetto di mettere in mora il creditore senza liberare il debitore dall'obbligazione.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 4818 del 17 maggio 1994)

13Cass. civ. n. 899/1989

Qualora il testatore, in relazione al legato di una cosa determinata, contempli la facoltà degli eredi di soddisfare il legatario mediante versamento di una somma di denaro entro un termine, l'offerta reale entro tale termine della somma medesima, quale atto idoneo a costituire in mora il creditore, è di per sé sufficiente ad integrare esercizio di detta facoltà, senza che si richieda a questo fine il procedimento di deposito e di convalida di cui all'art. 1210 c.c., necessario per l'estinzione del debito.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 899 del 14 febbraio 1989)