Articolo 1222 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Inadempimento di obbligazioni negative

Dispositivo

Note

(1) Le obbligazioni negative possono consistere in un non dare o in un non fare. In ogni caso, mirano al mantenimento della situazione esistente ma determinano anche una restrizione alla libertà dell'obbligato. Pertanto, in alcuni casi il legislatore stabilisce espressamente che esse devono avere una durata limitata nel tempo, come nel caso di patto di non concorrenza (v.2125 c.c.).

(2) Dalla norma deriva ciò: se, nonostante la violazione, lo stato delle cose è ripristinabile, comunque vi è stato inadempimento e il ripristino esige il sorgere di una nuova obbligazione.

Massime giurisprudenziali (4)

1Cass. civ. n. 2976/2005

2Cass. civ. n. 3412/2003

3Cass. civ. n. 1644/1996

4Cass. civ. n. 3724/1991