Articolo 1232 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Privilegi, pegno e ipoteche
Dispositivo
I privilegi (1), il pegno e le ipoteche (2) del credito originario si estinguono, se le parti non convengono espressamente di mantenerli per il nuovo credito [1233], [2878] (3).
Note
(1) Il privilegio è accordato dalla legge in base alla causa del credito, cioè al suo titolo costitutivo. Pertanto, quando la novazione dipende da mutamento del titolo, è dubbio se la volontà delle parti possa mantenere un privilegio in assenza della relativa previsione legale.
(2) Nonostante il tenore della norma, deve ritenersi che essa si applichi a tutti i suoi elementi accessori, comprese le eccezioni, in considerazione della "ratio"che le è sottesa.
(3) Se la garanzia è prestata da un terzo, come nel caso di fideiussione (1936 c.c.), questi deve consentire al suo mantenimento poichè la nascita di una nuova obbligazione potrebbe avere conseguenze negative sul suo patrimonio.
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. civ. n. 8342/2017
La transazione avente efficacia novativa del rapporto in ordine al quale era insorto conflitto tra le parti (nella specie, un contratto di finanziamento) ha effetto estintivo delle garanzie reali originariamente prestate, salvo che i contraenti non abbiano convenuto di conservarle anche in relazione al nuovo contratto, ma, in tale caso, il patto opera esclusivamente "inter partes", occorrendo, ai fini della conservazione di garanzie prestate da terzi, il necessario consenso del garante; peraltro, la novazione dell’obbligazione garantita determina l’estinzione anche delle garanzie personali, ove non espressamente mantenute, sia "accessorie", in considerazione del nesso di dipendenza che lega la obbligazione di garanzia a quella principale, sia "autonome" in considerazione del nesso indissolubile che lega la causa concreta di garanzia autonoma alla esistenza del rapporto garantito.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 8342 del 31 marzo 2017)