Articolo 1248 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Inopponibilità della compensazione

Dispositivo

Il debitore, se ha accettato puramente e semplicemente la cessione [1260] (1) che il creditore ha fatta delle sue ragioni a un terzo, non può opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente.

La cessione non accettata dal debitore, ma a questo notificata (2), impedisce la compensazione dei crediti sorti posteriormente alla notificazione [1264].

Note

(1) L'efficacia della cessione rispetto al debitore ceduto può avvenire, prima di tutto, con la sua accettazione.

(2) Altra modalità che determina efficacia della cessione verso il debitore è la notifica a questi della cessione stessa.Fuori dalle ipotesi di accettazione e notifica, è ammessa la prova che il debitore aveva comunque avuto effettiva conoscenza della cessione, il che produce i medesimi effetti di tali ipotesi.

Massime giurisprudenziali (12)

1Cass. civ. n. 21224/2025

Quando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico, ancorché complesso, rapporto, non vi è luogo ad una ipotesi di compensazione "propria", bensì ad un mero accertamento di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza, cui il giudice può procedere senza necessità di eccezione di parte o di domanda riconvenzionale; tale accertamento, che si concreta in una compensazione "impropria", pur producendo risultati analoghi alla compensazione "propria", non è soggetto alla disciplina tipica di questa, sia processuale che sostanziale, inclusa quella di cui all'art. 1248 c.c., circa l'inopponibilità al cessionario, da parte del debitore che abbia accettato puramente e semplicemente la cessione, della compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 21224 del 24 luglio 2025)

2Cass. civ. n. 28531/2023

In materia d'IVA, trova applicazione la disposizione dell'art. 1248 c.c. che, al secondo comma, statuisce che la compensazione dei crediti sorti a favore del debitore ceduto non può operare nel caso sia già stata notificata la cessione del credito. Pertanto, la cessione notificata al debitore impedisce la compensazione dei crediti sorti posteriormente alla sua notificazione.(Cassazione civile, Sez. V, sentenza n. 28531 del 12 ottobre 2023)

3Cass. civ. n. 21375/2020

In tema d'IVA, le disposizioni di cui agli artt. 43-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 e 1 del d.m. n. 384 del 1997 - secondo cui la notifica all'Ufficio dell'atto di cessione del credito in data anteriore a quella di notifica delle cartelle esattoriali, relative a crediti vantati dall'Amministrazione finanziaria nei confronti del debitore cedente, rende tali crediti inopponibili al cessionario - non sono applicabili all'imposta sul valore aggiunto, essendo previste dalla legge esclusivamente in relazione alle imposte dirette. Ne consegue che, per verificare l'ammissibilità della compensazione tra il credito IVA chiesto a rimborso dal contribuente, oggetto di cessione, ed il controcredito vantato dall'Amministrazione, si applica l'art. 1248, comma 2, c.c., che impedisce la compensazione soltanto nel caso in cui i crediti opposti siano sorti successivamente al credito azionato.(Cassazione civile, Sez. V, sentenza n. 21375 del 6 ottobre 2020)

4Cass. civ. n. 31511/2019

Il dato temporale cui fare riferimento per stabilire se ricorra o meno un'ipotesi di estinzione dell'obbligazione per compensazione, anche in caso di compensazione giudiziale, è quello dell'insorgenza e non quello dell'accertamento del credito, che, se anteriore alla cessione, è opponibile al cessionario. (Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 24/04/2014).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 31511 del 3 dicembre 2019)

5Cass. civ. n. 4825/2019

Quando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico - ancorché complesso - rapporto, non vi è luogo ad una ipotesi di compensazione "propria", bensì ad un mero accertamento di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza, cui il giudice può procedere senza che siano necessarie l'eccezione di parte o la domanda riconvenzionale. Tale accertamento, che si sostanzia in una compensazione "impropria", pur producendo risultati analoghi a quelli della compensazione "propria", non è sottoposto alla relativa disciplina tipica, sia processuale sia sostanziale, ivi compresa quella contenuta nell'art. 1248 c.c., riguardante l'inopponibilità al cessionario, da parte del debitore che abbia accettato puramente e semplicemente la cessione, della compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente. (Nella specie, veniva in rilievo il caso di una dipendente che aveva dato in garanzia il proprio TFR per ottenere un prestito da una società la quale, dopo le dimissioni della lavoratrice, aveva chiesto il versamento del detto TFR al datore di lavoro che, però, aveva rifiutato, eccependo, in parziale compensazione, il suo credito verso la medesima dipendente avente ad oggetto l'indennità di mancato preavviso da essa dovuta perché dimessasi in tronco; la S.C., enunciando il principio massimato, ha cassato la decisione di appello che, applicando l'art. 1248 c.c., aveva accolto la domanda della società cessionaria).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 4825 del 19 febbraio 2019)

6Cass. civ. n. 23948/2018

La compensazione legale presuppone pur sempre che una delle parti dichiari di volersene avvalere, così esercitando un diritto potestativo, il quale postula che valutando liberamente il proprio interesse all'adempimento, la parte predetta decida di determinare l'estinzione dei debiti contrapposti dal giorno della loro coesistenza.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 23948 del 2 ottobre 2018)

7Cass. civ. n. 19341/2017

Nel contratto di factoring avente ad oggetto crediti futuri, il debitore ceduto può opporre in compensazione al cessionario un proprio credito nei confronti del cedente sorto in epoca successiva alla notifica dell'atto di cessione, atteso che nella cessione di crediti futuri l'effetto traslativo si verifica nel momento in cui questi vengono ad esistenza e non invece anteriormente, all'epoca di stipulazione del contratto.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 19341 del 3 agosto 2017)

8Cass. civ. n. 10335/2014

L'accettazione della cessione del credito, agli effetti dell'art. 1264 cod. civ., è un atto a forma libera che può risolversi anche in un comportamento concludente ed univoco, dovendosi escludere che l'art.1248, primo comma, in tema di inopponibilità della compensazione al cessionario, richieda una "accettazione espressa".(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 10335 del 13 maggio 2014)

9Cass. civ. n. 8971/2011

La compensazione impropria, che si verifica quando i contrapposti crediti e debiti delle parti hanno origine da un unico rapporto, rende inapplicabili le sole norme processuali che pongono preclusioni o decadenze alla proponibilità delle relative eccezioni, poiché in tal caso la valutazione delle reciproche pretese importa soltanto un semplice accertamento contabile di dare ed avere, al quale il giudice può procedere anche in assenza di eccezione di parte o della proposizione di domanda riconvenzionale; ne consegue che la compensazione impropria non osta all'applicazione dell'art. 1248 c.c., secondo cui il debitore che ha accettato puramente e semplicemente la cessione che il creditore ha fatto delle sue ragioni ad un terzo non può opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto oppone al cedente.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 8971 del 19 aprile 2011)

10Cass. civ. n. 2096/2007

Il dato temporale cui fare riferimento per stabilire se ricorra o meno un'ipotesi di estinzione dell'obbligazione per compensazione, anche in caso di compensazione giudiziale, è quello dell'insorgenza e non quello dell'accertamento del credito, che, se anteriore alla cessione, è opponibile al cessionario; infatti, l'art. 1248, secondo comma, c.c., richiede per l'inopponibilità della compensazione che il credito sia sorto successivamente alla cessione.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 2096 del 31 gennaio 2007)

11Cass. civ. n. 5988/1997

Per quanto, nelle ipotesi di «cessioni volontarie» del credito, il meccanismo della «compensazione» (naturalmente nella misura di un controcredito di «corrispondente» e non superiore importo vantato, dal «debitore ceduto», nei confronti del creditore fatto oggetto di «cessione»), si renda, entro dati limiti, opponibile, dal debitore ceduto al creditore cessionario ai sensi dell'art. 1248 c.c., nel quadro di disciplina della «cessione volontaria», è da escludere che esso possa similmente operare anche con rispetto alla peculiare ipotesi dicessio legisdi un credito, rappresentata dalla sua confisca disposta ed operata sulla base della normativa antimafia. Ad ancora maggior ragione, deve poi escludersi che, nei confronti dello Stato, al quale siano devoluti i beni confiscati, possano essere, «in via riconvenzionale» fatti valere eventuali maggiori crediti del terzo verso il destinatario della misura antimafia». Ed infatti, trattasi di rapporti diversi, nei quali lo Stato potrebbe subentrare solo ove se ne ipotizzasse la veste di successore a titolo universale nei rapporti debitori del soggetto passivo della confisca, e non di suo successore a titolo particolare nell'unico rapporto relativo al diritto di credito confiscato.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 5988 del 3 luglio 1997)

12Cass. civ. n. 5629/1985

La cessione ordinaria del credito (cui è equiparata —exart. 24 R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669 — la girata della cambiale dopo il protesto per mancato pagamento) attua il trasferimento del credito, in capo al cessionario, nella sua identità causale e, pertanto, privando della titolarità del credito il cedente, rende a quest'ultimo inopponibile l'eccezione di compensazione giudiziale con tale credito, di altro credito del debitore ceduto inerente al medesimo rapporto.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 5629 del 16 novembre 1985)