Articolo 1261 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Divieti di cessione
Dispositivo
I magistrati dell'ordine giudiziario (1), i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, gli ufficiali giudiziari, gli avvocati,i procuratori (2), i patrocinatori e i notai non possono, neppure per interposta persona (3), rendersi cessionari di diritti sui quali è sorta contestazione (4) davanti l'autorità giudiziaria di cui fanno parte o nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni, sotto pena di nullità e dei danni.
La disposizione del comma precedente non si applica alle cessioni di azioni ereditarie tra coeredi (5), né a quelle fatte in pagamento di debiti [1198] o per difesa di beni posseduti dal cessionario (6).
Note
(1) Laratiosottesa alla norma ne giustifica un'applicazione estesa ai magistrati di ogni giurisdizione.
(2) La legge 24 febbraio 1997, n. 27 ha soppresso la figura del procuratore legale e, pertanto, il riferimento non ha più rilevanza.
(3) La norma sanziona anche le violazioni indirette del divieto (v.1344 c.c.).
(4) La norma non specifica se la lite, oltre che già sorta, deve anche essere ancora pendente o meno.
(5) Purché la lite sia tra i coeredi.
(6) Ad esempio Tizio concede a Caio un mutuo (v.1813 c.c.), che Sempronio, amico di Caio, garantisce con un'ipoteca sulla propria casa (v.2808 c.c.). Sempronio potrà ricevere il credito cedutogli da Tizio, anche in deroga ai divieti dell'art. 1261 del c.c., perché così difenderà la propria casa dall'espropriazione che potrebbe farne Tizio.
Massime giurisprudenziali (6)
1Cass. civ. n. 4225/2025
La clausola di una scrittura privata di transazione che prevede la cessione di un credito litigioso a favore di un legale a titolo di competenze professionali è nulla ai sensi dell'art. 1261 c.c. se tale credito è collegato a una causa di risarcimento danni promossa dai clienti, anche se il legale ha autenticato la firma o agito quale difensore.(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 4225 del 18 febbraio 2025)
2Cass. civ. n. 2135/2025
E' valido il patto di quota lite, stipulato dopo la riformulazione dell'art. 2233 c.c. (operata dal d.l. n. 223 del 2006, conv. con modif. dalla l. n. 248 del 2006) e prima dell'entrata in vigore dell'art. 13, comma 4, della l. n. 247 del 2012, che non violi il divieto di cessione dei crediti litigiosi di cui all'art. 1261 c.c., a meno che il rapporto tra il compenso pattuito e il risultato conseguito, stabilito dalle parti all'epoca della conclusione del contratto, risulti sproporzionato, per eccesso rispetto alla tariffa di mercato, valutato sotto un profilo causale nonché sotto il profilo dell'equità, alla stregua della regola integrativa di cui all'art. 45 del codice deontologico forense nel testo deliberato il 18 gennaio 2007.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 2135 del 19 gennaio 2025)
3Cass. civ. n. 28914/2022
Il patto di quota lite, stipulato dopo la riformulazione dell'art. 2233 c.c. (operata dal d.l. n. 223 del 2006, conv. con modif. dalla l. n. 248 del 2006) e prima dell'entrata in vigore dell'art. 13, comma 4, della l. n. 247 del 2012, che non violi il divieto di cessione dei crediti litigiosi di cui all'art. 1261 c.c., è valido a meno che, valutato sotto un profilo causale nonché sotto il profilo dell'equità, alla stregua della regola integrativa di cui all'art. 45 del codice deontologico forense, nel testo deliberato il 18 gennaio 2007, il rapporto tra il compenso pattuito e il risultato conseguito, stabilito dalle parti all'epoca della conclusione del contratto, risulti sproporzionato per eccesso rispetto alla tariffa di mercato.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 28914 del 5 ottobre 2022)
4Cass. civ. n. 14705/2022
In tema di divieto di cessione a favore di determinate persone di crediti e diritti litigiosi, il dato testuale e la "ratio" dell'art. 1261 c.c., diretta ad impedire speculazioni sulle liti da parte dei pubblici ufficiali e degli esercenti le professioni legali che svolgono la loro funzione nell'ambito della giurisdizione dell'ufficio giudiziario dinanzi al quale sia sorta la controversia, consentono di affermare che il divieto stesso non trova applicazione riguardo a un credito la cui controversia sia stata definita con sentenza passata in giudicato.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 14705 del 10 maggio 2022)
5Cass. civ. n. 29834/2018
Sussiste violazione del divieto di cessione di cui all'art. 1261 c.c. nell'ipotesi in cui un avvocato, oltre a rendersi cessionario di un credito, abbia avuto dal cedente anche uno specifico mandato professionale per avviarne l'azione di recupero presso il debitore moroso, atteso che è coerente con la "ratio" della norma - la quale è diretta ad impedire la speculazione sulle liti da parte dei soggetti in essa contemplati - la sua interpretazione estensiva che sia volta ad attribuire un significato ampio al sintagma "diritti sui quali è sorta contestazione".(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 29834 del 20 novembre 2018)
6Cass. civ. n. 11144/2003
In tema di divieto di cessione di crediti litigiosi a favore di soggetti esercenti determinate attività (nella specie, un avvocato), il dato testuale dell'art. 1261 c.c. (che fa espresso riferimento ad una «sorta controversia» avanti all'autorità giudiziaria), nonché laratiodi detta norma (diretta ad impedire speculazione sulle liti da parte dei soggetti in essa contemplati) comportano che il divieto stesso non trova applicazione riguardo a crediti per i quali non sia ancora sorta una controversia giudiziaria.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 11144 del 16 luglio 2003)