Articolo 1265 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Efficacia della cessione riguardo ai terzi

Dispositivo

Note

(1) In tema di cessione dei titoli di imprese si veda l'art. 5, l. 21 febbraio 1991, n. 52.

(2) E' dubbio se la notifica cui si riferisce alla norma sia quella propria degli atti giudiziari o se si possa considerare valida anche una notifica informale, ad esempio fatta mediante e-mail (v.1264 c.c.).

(3) Il cessionario che conclude la cessione per primo, ma è preceduto nella notifica, soccombe. Tuttavia, è tutelato perché può agire verso: il cedente che non gli ha procurato l'acquisto del credito, a patto che gravasse su questo, e non sul cessionario stesso, l'obbligo di eseguire la notifica; verso il cessionario secondo stipulante ma prevalso nella notifica, se ha agito al fine di prevalere sul primo cessionario-stipulante; verso il debitore, solo se questi era in mala fede al momento dell'accettazione, cioè era consapevole della prima cessione e della lesione che stava determinando al diritto del primo cessionario.Tuttavia, solo nella prima ipotesi sussiste responsabilità contrattuale (1218 c.c.) poiché solo in tal caso esiste un accordo, la cessione, tra cedente e cessionario.

Massime giurisprudenziali (5)

1Cass. civ. n. 32782/2024

2Cass. civ. n. 15981/2023

3Cass. civ. n. 16566/2018

4Cass. civ. n. 5998/2007

5Cass. civ. n. 13253/2006