Articolo 1275 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Estinzione delle garanzie

Dispositivo

Note

(1) Oltre che alle garanzie offerte da terzi, la norma si riferisce a quelle prestate dal debitore stesso in quanto con la sua liberazione lui diviene estraneo all'obbligazione.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 1847/1974