Articolo 1287 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Decadenza dalla facoltà di scelta

Dispositivo

Quando il debitore, condannato alternativamente a due prestazioni, non ne esegue alcuna nel termine assegnatogli dal giudice (1), la scelta spetta al creditore.

Se la facoltà di scelta spetta al creditore e questi non l'esercita nel termine stabilito o in quello fissatogli dal debitore (2), la scelta passa a quest'ultimo.

Se la scelta è rimessa a un terzo e questi non la fa nel termine assegnatogli, essa è fatta dal giudice [1349]; [81].

Note

(1) Il termine in questione è quello per la scelta: esso coincide con quello di adempimento (1184 c.c.) se scelta e adempimento sono contestuali; questi sono invece diversi se la scelta deve precedere l'adempimento (1286 c.c.).

(2) Il debitore deve fissare un termine congruo per il creditore, sotto pena di nullità (1418 c.c.).

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. civ. n. 4724/2025

La maturazione dei requisiti per la indennità NASpI successivamente alla fruizione di assegno ordinario di invalidità fa sorgere in capo all'assicurato il diritto di optare per uno dei due trattamenti, esercitando una scelta per la quale, tuttavia, non è previsto un termine, non espressamente contemplato dalla legge, né altrimenti desumibile attraverso il richiamo alla natura alternativa delle corrispondenti obbligazioni (che va esclusa in mancanza dell'originario concorso delle due prestazioni).(Cassazione civile, Sez. Lavoro, ordinanza n. 4724 del 23 febbraio 2025)

2Cass. civ. n. 24545/2024

In assenza di una richiesta espressa del lavoratore per beneficiare dell'equivalente riposo compensativo o del compenso per lavoro straordinario festivo, spetta al datore di lavoro il diritto di scelta, in conformità all'art. 1287, comma 2, c.c.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, ordinanza n. 24545 del 12 settembre 2024)