Articolo 1287 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Decadenza dalla facoltà di scelta

Dispositivo

Note

(1) Il termine in questione è quello per la scelta: esso coincide con quello di adempimento (1184 c.c.) se scelta e adempimento sono contestuali; questi sono invece diversi se la scelta deve precedere l'adempimento (1286 c.c.).

(2) Il debitore deve fissare un termine congruo per il creditore, sotto pena di nullità (1418 c.c.).

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. civ. n. 4724/2025

2Cass. civ. n. 24545/2024