Articolo 1289 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Impossibilità colposa di una delle prestazioni

Dispositivo

Note

(1) In tal caso il debitore è tenuto alla prestazione possibile.

(2) Il danno è quello procurato al debitore per non aver potuto eseguire l'altra prestazione. Egli lo chiede se la prestazione cui è stato costretto è stata più svantaggiosa di quanto lo sarebbe stata l'altra.

(3) Anche in tal caso il danno è quello derivato al debitore per essere stato costretto ad eseguire quella prestazione in luogo dell'altra. Il creditore fa questa scelta se ha un forte interesse ad ottenere la prestazione ancora possibile.

(4) Il danno patito dal creditore è quello dovuto all'impossibilità di conseguire la prestazione divenuta impossibile.