Articolo 1293 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Modalità varie dei singoli rapporti

Dispositivo

La solidarietà non è esclusa dal fatto che i singoli debitori siano tenuti ciascuno con modalità diverse [1944] comma 2], o il debitore comune sia tenuto con modalità diverse di fronte ai singoli creditori (1).

Note

(1) Diverse possono essere le modalità di esecuzione, ad esempio tempo e luogo di adempimento, ma non la prestazione dovuta.