Articolo 1300 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Novazione

Dispositivo

La novazione [1230] tra il creditore e uno dei debitori in solido libera gli altri debitori [1233] (1). Qualora però si sia voluto limitare la novazione a uno solo dei debitori, gli altri non sono liberati che per la parte di quest'ultimo (2).

Se convenuta tra uno dei creditori in solido e il debitore, la novazione ha effetto verso gli altri creditori solo per la parte del primo (3).

Note

(1) Dopo la novazione nasce una nuova obbligazione e la precedente si estingue.

(2) In questo caso l'effetto favorevole è limitato solo ad alcuni tra i condebitori.

(3) Se, ad esempio, Tizio e Caio sono creditori solidali verso Mevio di 100 e questi stipula una novazione per 70 con Tizio, egli rimane tenuto a versare 30 a Tizio.