Articolo 1308 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Costituzione in mora
Dispositivo
(1)La costituzione in mora (2) di uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri, salvo il disposto dell'articolo [1310] (3).
La costituzione in mora del debitore da parte di uno dei creditori in solido giova agli altri.
Note
(1) Anche se la norma non disciplina la mora del creditore (1206 c.c.), si ritiene che in caso di solidarietà passiva l'effetto della costituzione si estenda agli altri debitori, poichè li favorisce, mentre in caso di solidarietà attiva si ritiene che non si trasmetta ai concreditori, poichè ad essi sfavorevole.
(2) Si tratta della due ipotesi previste dalla legge di "moraex re"e di "mora ex persona". La mora opera automaticamente se derivante da illecito (art. 1219, comma 2, n.1, c.c.). Invece, nelle altre ipotesi di "mora ex re", anche se la mora è automatica, sono comunque necessarie la dichiarazione del debitore di non voler eseguire l'obbligazione (art. 1219, comma 2, n. 2, c.c.) e la sua personale mancata esecuzione al domicilio del creditore alla scadenza (art. 1219, comma 2, n.3, c.c.).
(3) L'effetto interruttivo della prescrizione (2943 c.c.) che ha la costituzione in mora si espande anche agli altri debitori in solido: quindi, vi è una scissione degli effetti della costituzione in mora.
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. civ. n. 28295/2009
In tema di responsabilità solidale del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei colleghi di lavoro per 1'infortunio sul lavoro occorso al lavoratore, alla stregua dell'art. 1308, secondo comma, c.c., il lavoratore chiamato a rispondere in solido con il datore di lavoro per una richiesta di indennizzo da parte dell'INAIL, assume la veste di coobbligato ed ha titolo per esercitare i diritti nascenti dal contratto assicurativo per la responsabilità civile stipulato dal datore di lavoro (a copertura dell'anzidetto obbligo nei confronti dell'istituto previdenziale) (art. 1891 c.c.) e, in particolare, per inoltrare alla compagnia assicuratrice la comunicazione del danneggiato recante la richiesta di indennizzo avanzata dall'INAIL, così supplendo all'inerzia del datore di lavoro ed interrompendo la prescrizione annuale per l'esercizio dei diritti nascenti dal rapporto assicurativo.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 28295 del 31 dicembre 2009)