Articolo 1311 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Rinunzia alla solidarietà

Dispositivo

Note

(1) In tal caso il debitore verso cui si rinuncia alla solidarietà non è necessariamente liberato poichè se non vi è anche quietanza egli rimane tenuto per la propria parte di obbligazione. Se la rinuncia è fatta verso tutti i condebitori l'obbligazione diviene parziaria.

(2) Senza riserva di richiedere il restante credito. In tal caso il debitore è anche liberato, sia della propria obbligazione che delle quote degli altri condebitori.

(3) Se, cioè, le parti si sono accordate nel corso del giudizio.

(4) Tradizionalmente si considerano queste due fattispecie quali ipotesi di presunzioni di rinuncia alla solidarietà ed è controverso se sia ammissibile la prova contraria (v.1312 c.c.).

Massime giurisprudenziali (11)

1Cass. civ. n. 23118/2025

2Cass. civ. n. 2426/2024

3Cass. civ. n. 8832/2023

4Cass. civ. n. 24597/2019

5Cass. civ. n. 1453/2015

6Cass. civ. n. 16125/2006

7Cass. civ. n. 9424/2001

8Cass. civ. n. 4507/2001

9Cass. civ. n. 1934/1997

10Cass. civ. n. 4018/1996

11Cass. civ. n. 4280/1990