Articolo 1314 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Obbligazioni divisibili

Dispositivo

Note

(1) L'obbligazione divisibile è quella suscettibile di adempimento parziale. Tale caratteristica può essere oggettiva, quando dipende dalla natura della prestazione (si pensi all'obbligo di consegnare un cane, per sua natura indivisibile) o soggettiva se impartita dalle parti (si pensi all'obbligo di consegnare due mobili, che può essere adempiuto con un'unica o con due distinte attività). Essa si contrappone all'obbligazione indivisibile (1316 c.c.).

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. civ. n. 20935/2024

2Cass. civ. n. 4197/2014