Articolo 1316 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Obbligazioni indivisibili

Dispositivo

L'obbligazione è indivisibile (1), quando la prestazione ha per oggetto una cosa o un fatto che non è suscettibile di divisione per sua natura (2) o per il modo in cui è stato considerato dalle parti contraenti (3) (4).

Note

(1) L'obbligazione indivisibile si contrappone a quella divisibile (art. 1314 del c.c.).

(2) L'indivisibilità oggettiva si ha, ad esempio, nell'obbligo di consegnare un cane.

(3) Se il bene, per sua natura, è suscettibile di prestazioni divise, le parti possono stabilire che venga fatto oggetto di un'unica prestazione, stabilendo una indivisibilità soggettiva: ad esempio, nel caso di due mobili che devono essere consegnati per arredare una stanza.

(4) Se il debitore è unico, questi non può offrire un adempimento parziale nemmeno se è consentito dalle leggi o dagli usi (1181 c.c.). Se vi sono più debitori all'obbligazione si applica in via generale la disciplina della solidarietà (1317 ss. c.c.).

Massime giurisprudenziali (3)

1Cass. civ. n. 34251/2023

In tema di obbligazioni ereditarie, ove l'eccezione di prescrizione sia rimasta assorbita in primo grado e venga riproposta in appello da uno solo degli eredi, incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che, in appello, dichiari la prescrizione dell'intero debito ereditario in quanto, essendo l'obbligazione gravante sugli eredi parziaria e non solidale, l'eccezione non ha effetto estintivo anche in relazione alle quote degli altri e va specificamente riproposta da ciascun coerede.–L'indivisibilità dell'obbligazione va rapportata non alla prestazione, ma all'oggetto di essa, ex art. 1316 c.c.: ne consegue che deve escludersi la solidarietà attiva in relazione al credito risarcitorio da inadempimento di contratto d'opera professionale avente ad oggetto la redazione di un progetto di per sé frazionabile, non potendosi in tal caso qualificare l'obbligazione come indivisibile. (Nella specie, la S.C. ha escluso l'applicazione dell'indicato principio trattandosi di obbligazione risarcitoria per equivalente, avente quale presupposto l'inadempimento di un contratto di opera professionale, per la quale la solidarietà attiva non si presume, ma deve risultare dalla legge o dal titolo). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 20/02/2020)(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 34251 del 6 dicembre 2023)

2Cass. civ. n. 2822/2014

L'obbligazione è indivisibile ai sensi dell'art. 1316 cod. civ. solo quando la prestazione abbia per oggetto una cosa o un atto che non è suscettibile di divisione per sua natura (oggettivamente indivisibile) o per il modo in cui è stato considerato dalle parti contraenti (soggettivamente indivisibile). Ne consegue che è divisibile l'obbligazione di risarcimento del danno in forma specifica nascente da un atto di transazione e avente ad oggetto lavori di sistemazione di terreni, se tale fu la volontà delle parti e se sia i terreni che la prestazione dovuta sono frazionabili.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 2822 del 7 febbraio 2014)

3Cass. civ. n. 15545/2013

La stipulazione di due contratti preliminari di vendita cumulativa, aventi ad oggetto beni immobili considerati come un "unicum", con la pattuizione di un solo prezzo, può essere ricondotta ad una unitaria manifestazione negoziale facente capo ad un contratto preliminare complesso, avente ad oggetto una prestazione unica ed inscindibile, disciplinata dall'art. 1316 c.c.; ne consegue che l'impossibilità di distinguere la parte di prezzo riferibile all'una o all'altra promessa di vendita non determina la nullità dei preliminari medesimi.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 15545 del 20 giugno 2013)