Articolo 1321 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Nozione

Dispositivo

Note

(1) Sotto il profilo dogmatico il contratto appartiene al novero dei negozi giuridici, che possono essere definiti come dichiarazioni con le quali si esplicitano gli scopi che si vogliono perseguire e alle quali l'ordinamento ricollega tali effetti purché siano meritevoli di tutela.

(2) Con il concetto di parte non si intende un soggetto singolo ma un centro di interessi che, quindi, può essere costituito anche da più soggetti. È essenziale che ci siano almeno due parti altrimenti si è in presenza di un atto unilaterale (1324 c.c.).

(3) Con il contratto le parti intendono regolare degli interessi producendo precisi effetti giuridici. Tali interessi devono essere patrimoniali perchè si possa parlare di contratto: non è un contratto, ad esempio, il matrimonio.

Massime giurisprudenziali (9)

1Cass. civ. n. 23201/2025

2Cass. civ. n. 20034/2024

3Cass. civ. n. 17961/2024

4Cass. civ. n. 11126/2024

5Cass. civ. n. 15603/2021

6Cass. civ. n. 9996/2019

7Cass. civ. n. 15469/2018

8Cass. civ. n. 6162/2006

9Cass. civ. n. 1739/2005

Massime notarili correlate (2)