Articolo 1326 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Conclusione del contratto

Dispositivo

Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza (1) dell'accettazione dell'altra parte [1328], [1333], [1335] (2).

L'accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in quello ordinariamente necessario secondo la natura dell'affare o secondo gli usi [1328] comma 2].

Il proponente può ritenere efficace l'accettazione tardiva, purché ne dia immediatamente avviso all'altra parte [1175] (3).

Qualora il proponente richieda per l'accettazione una forma determinata, l'accettazione non ha effetto se è data in forma diversa [1352] (4).

Un'accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta (5).

È una nuova proposta, ad esempio, quella con cui una parte cui è stato proposto di vendere un immobile ad un certo prezzo accetti per un prezzo maggiore.

Note

(1) La norma deve essere letta insieme alla presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 del c.c..

(2) La proposta e l'accettazione costituiscono dichiarazioni di volontà unilaterali la cui natura giuridica è discussa, essendo secondo alcuni atti negoziali e secondo altri atti prenegoziali. Essi sono sufficienti alla conclusione del contratto quando questo non richieda che il consenso delle parti (1376 c.c.), cioè nel caso di contratto consensuale. Se, invece, è necessaria anche la dazione del bene si parla di contratto reale, come accade in caso di deposito (1766 c.c.).La dichiarazione può essere espressa ovvero tacita se fatta mediante comportamenti concludenti. In particolare, è discusso se il mero silenzio sia sufficiente a configurare dichiarazione tacita: la tesi maggioritaria ritiene necessario che si tratti di silenzio circostanziato, cioè accompagnato da precise circostanze quali, ad esempio, l'onere per la parte di fare una dichiarazione all'assenza della quale la legge o le parti ricollegano la produzione di un preciso un effetto.

(3) L'accettazione che giunge oltre il termine è tardiva e inefficace e solo il proponente può sanare tale inefficacia. Egli, però, deve avvisare subito l'accettante che potrebbe altrimenti ritenersi non vincolato.

(4) Poiché è il proponente a richiedere una certa forma per l'accettazione, egli può anche rinunciarvi ritenendo valida una proposta fatta in forma diversa, analogamente a quanto previsto per l'accettazione tardiva.

Massime giurisprudenziali (53)

1Cass. civ. n. 28365/2025

Il momento di conclusione del contratto per l'acquisto di un bene aziendale utilizzato dal lavoratore, se non riscontrabile mediante documentazione specifica che attesti una proposta e accettazione configurabile secondo l'art. 1326 c.c., rimane incerto e può non essere considerato perfezionato alla data presunta dal lavoratore.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 28365 del 27 ottobre 2025)

2Cass. civ. n. 20118/2024

In caso di comodato di bene immobile stipulato per la soddisfazione di esigenze abitative familiari, anche se il collegamento con tali esigenze non era previsto inizialmente, la destinazione d'uso dell'immobile può essere desunta dalla condotta delle parti e dalle circostanze del caso concreto. La volontà del comodante di assegnare il bene all'uso familiare può emergere da indizi e comportamenti successivi alla stipula del contratto, senza necessità di una specifica pattuizione formale.(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 20118 del 22 luglio 2024)

3Cass. civ. n. 19763/2024

In tema di contratto di compravendita immobiliare, una scrittura privata sottoscritta da una sola parte (il venditore) costituisce mera proposta contrattuale e non produce effetti traslativi immediati in assenza di accettazione scritta da parte dell'acquirente, in conformità a quanto previsto dall'art. 1326 c.c. e artt. 1350 n. 1) e 1197 c.c. in tema di forma scritta per la datio in solutum.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 19763 del 17 luglio 2024)

4Cass. civ. n. 14253/2024

In tema di conclusione del contratto, l'esecuzione della prestazione tipica è sufficiente a far considerare il contratto stesso tacitamente e validamente concluso, se la legge non richieda una forma particolare per l'esistenza di esso ovvero se, nell'ipotesi prevista dall'art. 1326, comma 4, c.c. essendo posta nell'esclusivo interesse dello stesso proponente questi, in forza del principio delle disponibilità degli interessi, rinunci agli effetti della mancata accettazione per iscritto della proposta, come da lui richiesto, accontentandosi di un'adesione manifestata in forma diversa. Ne consegue che, in tale ultima ipotesi, il difetto di forma non può essere invocato dalla controparte per contestare il perfezionamento del contratto.(Nella specie la S.C., correggendo la motivazione e riqualificando il contratto concluso per condotta concludente, ha respinto il ricorso avverso la sentenza che aveva ritenuto concluso il contratto ex art. 1327 c.c. tra le parti poiché, dopo essere stata formulata un offerta contenente il corrispettivo complessivo per la prestazione ed il previo pagamento di un acconto, valevole come accettazione di tale offerta, avevano fatto seguito sia l'emissione di fattura nell'importo corrispondente all'acconto sia il comportamento concludente delle parti costituito dal pagamento della predetta fattura).(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 14253 del 22 maggio 2024)

5Cass. civ. n. 13958/2024

Nei contratti a formazione progressiva, l'accertamento della conclusione dell'accordo con la conoscenza dell'accettazione da parte del proponente, presupponendo la conformità di questa alla proposta ex art. 1326, commi 1 e 5, c.c., impone al giudice di merito d'indagare, anche d'ufficio, sul piano giuridico prima ancora che su quello di merito, se tra proposta ed accettazione vi sia la concordanza voluta dalla legge. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto concluso un contratto di retrocessione, anche se l'ente pubblico aveva manifestato solo una mera disponibilità alla stipulazione e non era stato raggiunto un accordo definitivo sul corrispettivo).(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 13958 del 20 maggio 2024)

6Cass. civ. n. 12843/2024

La ratifica "condizionata" non è compatibile con la natura del negozio regolato dall'art. 1399 c.c., costituita dalla volontà di fare propri, attraverso la totale adesione, gli effetti di un contratto concluso da un soggetto sfornito del potere di disporre del relativo diritto, sicché essa non è vincolante per il terzo contraente, atteggiandosi, invece, come nuova proposta contrattuale rimessa alla sua accettazione.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 12843 del 10 maggio 2024)

7Cass. civ. n. 11126/2024

Ai fini della configurabilità di un definitivo vincolo contrattuale è necessario che tra le parti sia raggiunta l'intesa su tutti gli elementi dell'accordo, non potendosene ravvisare la sussistenza qualora - raggiunta l'intesa solamente su quelli essenziali, pure riportati in apposito documento (cosiddetto "minuta" o "puntuazione") - risulti rimessa ad un tempo successivo la determinazione degli elementi accessori, con la conseguenza che, rispetto a tale convenzione, non può esservi inadempimento, non essendo la stessa fonte di obbligazioni determinate. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva negato efficacia vincolante ad un accordo, finalizzato ad una divisione di alcuni beni immobili e di alcune società che le parti avevano in comune, che si limitava a prevedere l'assegnazione reciproca degli immobili, indicati solo genericamente, e delle quote sociali alle parti o a persone da nominare).(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 11126 del 24 aprile 2024)

8Cass. civ. n. 4400/2024

In tema di conclusione del contratto, la norma dell'art. 1326 c.c., comma 4, è posta nell'esclusivo interesse del proponente, con la conseguenza che egli può rinunciare agli effetti della mancata accettazione per iscritto della proposta accontentandosi di una adesione manifestata in forma diversa.(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 4400 del 19 febbraio 2024)

9Cass. civ. n. 2558/2024

In tema di contratti soggetti alla forma scritta ad substantiam (nella specie, preliminare di vendita immobiliare), l'operatività del principio secondo cui il perfezionarsi del negozio può avvenire anche in base ad un documento firmato da una sola parte, ove risulti una successiva adesione, anche implicita, del contraente non firmatario, contenuta in atto scritto diretto alla controparte, presuppone che detto documento abbia tutti i requisiti necessari ad integrare una volontà contrattuale, ivi compresa l'individuazione o quantomeno l'individuabilità del destinatario della dichiarazione, e che, inoltre, tale volontà non sia stata revocata dal proponente.(In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto invalido il contratto preliminare per la mancata apposizione, nell'ultima pagina, della firma da parte della promittente alienante, ancorché contenente clausole meramente esplicative della volontà di impegnarsi a vendere, già manifestata nelle pagine precedenti regolarmente firmate).(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 2558 del 26 gennaio 2024)

10Cass. civ. n. 35159/2023

La norma contenuta nell'art. 1326 c.c., u.c., in virtù della quale l'accettazione non conforme alla proposta equivale a una nuova proposta, opera anche quando le modifiche intervenute attengano ad elementi accessori del contratto, con la conseguenza che, nei contratti a formazione progressiva, il momento di perfezionamento del negozio è quello in cui le parti raggiungono l'intesa su tutte le clausole che lo compongono.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 35159 del 15 dicembre 2023)

11Cass. civ. n. 32337/2023

Al fine di soddisfare il requisito della forma scritta ad substantiam, i contratti conclusi dalla P.A. non postulano la necessaria contestualità di proposta e accettazione, essendo sufficiente che le stesse, pur se contenute in documenti distinti, siano consacrate in un unico testo. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto non integrato il suddetto requisito nel caso di una convenzione, sottoscritta dai professionisti proponenti, che era stata allegata e richiamata quale parte integrante dalla delibera con cui la giunta comunale, presieduta dal sindaco, aveva proceduto al conferimento del relativo incarico).(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 32337 del 21 novembre 2023)

12Cass. civ. n. 25460/2023

In tema di formazione del contratto, l'accettazione non può essere desunta dal mero silenzio serbato su una proposta, pur quando questa faccia seguito a precedenti trattative intercorse tra le parti, delle quali mostri di aver tenuto conto, assumendo il silenzio valore negoziale soltanto se, in date circostanze, il comune modo di agire o la buona fede, nei rapporti instauratisi tra le parti, impongano l'onere o il dovere di parlare, ovvero se, in un dato momento storico e sociale, avuto riguardo alla qualità dei contraenti e alle loro relazioni di affari, il tacere di uno possa intendersi come adesione alla volontà dell'altro.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 25460 del 30 agosto 2023)

13Cass. civ. n. 18277/2023

Il contratto di parcheggio meccanizzato a pagamento è senz'altro un contratto tipico dal punto di vista sociale, pur non essendolo sotto il profilo formale. Tale contratto si caratterizza per la formazione dell'incontro tra l'offerta della prestazione di parcheggio e l'accettazione mediante la concreta utilizzazione dei servizi offerti e quindi attraverso l'immissione del veicolo nell'area di parcheggio. È innegabile che l'offerta contrattuale formulata attraverso la predisposizione di un'area recintata di parcheggio meccanizzato a pagamento ingeneri in chi accetta l'offerta predisposta dal gestore l'affidamento che in questa sia compresa anche la custodia del veicolo; conseguentemente, deve ritenersi che nell'oggetto del contratto di parcheggio sia ricompresa l'obbligazione di custodia del mezzo. Stante la ricostruzione del contenuto dell'offerta di parcheggio, un'eventuale deroga al principio generale del parcheggio custodito necessita di espressa negoziazione e consenso delle parti, elementi che non possono risolversi nella mera apposizione di cartelli o clausole predisposte unilateralmente sul biglietto ritirato all'entrata o contenute nel regolamento affisso all'interno dell'area di parcheggio. Difatti, un'eventuale predisposizione di una clausola di esonero di responsabilità in capo al gestore del parcheggio deve essere indicata all'utente in maniera chiara ed univoca prima della conclusione del contratto, quando l'utente ha ancora la possibilità di scegliere se accettare o meno l'offerta, da approvarsi specificatamente per iscritto stante il carattere vessatorio.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 18277 del 27 giugno 2023)

14Cass. civ. n. 1462/2023

Nei contratti che esigono la forma scritta "ad substantiam" e siano conclusi tra persone lontane, la forma dell'accettazione, su cui ricade il vincolo formale a pena di nullità, deve essere tenuta distinta dalla forma della comunicazione dell'accettazione - ossia dei mezzi di conoscenza dell'avvenuta accettazione per iscritto - che non esige alcun vincolo formale, sicché, ai fini della loro conclusione, è sufficiente che il proponente abbia avuto mera notizia dell'accettazione scritta della proposta, senza necessità della sua trasmissione.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 1462 del 18 gennaio 2023)

15Cass. civ. n. 15713/2022

La forma scritta "ad substantiam" richiesta per la validità della clausola compromissoria non postula che la corrispondente volontà sia indefettibilmente espressa in un unico documento recante la contestuale sottoscrizione di entrambe le parti, che può anche realizzarsi con lo scambio delle missive contenenti, rispettivamente, la proposta e l'uniforme accettazione, ex art. 1326 c.c., del deferimento della controversia ad arbitri. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto invalidamente pattuita una clausola compromissoria la cui proposta, proveniente da una società e dalla stessa inserita unilateralmente nel contratto, doveva ritenersi tacitamente revocata dal proponente che, dopo la sottoscrizione e prima dell'accettazione della controparte, si era rivolto al Tribunale di Roma per ottenere un decreto ingiuntivo nei confronti della resistente).(Cassazione civile,Sez. Unite, ordinanza n. 15713 del 17 maggio 2022)

16Cass. civ. n. 3400/2021

Nelle controversie soggette al rito del lavoro in cui, ai sensi dell'art 413, comma 2, c.p.c., è competente per territorio, in via alternativa, anche il giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto, in caso di contratto concluso per telefono, il "forum contractus" va individuato nel luogo in cui l'accettazione è giunta a conoscenza del proponente. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che, in caso di proposta di collaborazione formulata dall'imprenditore, rifiutata dal lavoratore e seguìta da una nuova proposta di instaurare un rapporto di lavoro subordinato, fatta per telefono e accettata dal prestatore, il contratto di lavoro si concluda, in mancanza di prova circa la sussistenza di una controproposta del lavoratore, nel luogo dove si trovava il datore-proponente al momento della conversazione telefonica).(Cassazione civile, Sez. VI-lav., ordinanza n. 3400 del 11 febbraio 2021)

17Cass. civ. n. 13610/2020

Nei c.d. contratti a formazione progressiva, il momento perfezionativo coincide di regola con quello in cui tra le parti sia raggiunto l'accordo sugli elementi costitutivi, sia principali che secondari, salvo che le parti abbiano inteso considerare il contratto già definitivamente formato per l'ininfluenza dei punti ancora da definire. In tal caso la minuta assurge a prova del contratto perfezionato qualora contenga l'indicazione dei suoi elementi essenziali e risulti che le parti abbiano voluto vincolarsi definitivamente anche in base al loro comportamento successivo, inteso a dare esecuzione all'accordo risultante dalla puntuazione, sempreché tale comportamento sia univoco e non consenta una diversa interpretazione. (Nella specie, la S.C., in una controversia relativa al richiesto pagamento di corrispettivi di servizi di portierato e cortesia, ha escluso che lo scambio di comunicazioni fra le parti, in forma orale e attraverso l'invio di posta elettronica, avesse superato di per sé la fase della puntuazione, tanto da derogare convenzionalmente ai criteri della competenza per territorio, risolvendosi, piuttosto, sul punto in un accordo preliminare su condizioni del futuro contratto).(Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 13610 del 2 luglio 2020)

18Cass. civ. n. 28403/2019

In tema di contratti redatti con la forma solenne dell'atto notarile, ai fini della individuazione del foro facoltativo del luogo in cui è sorta l'obbligazione ex art. 20 c.p.c., il luogo della conclusione del contratto coincide con quello in cui le parti hanno sottoscritto l'atto davanti al notaio, assumendo il precedente scambio di missive tra i professionisti incaricati dalle parti valore meramente interlocutorio nell'ambito del procedimento di formazione del consenso.(Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 28403 del 5 novembre 2019)

19Cass. civ. n. 12899/2019

In materia di conclusione di contratti tra persone lontane, la modifica, da parte dell'accettante, del termine per l'esecuzione indicato nella proposta - implicando la realizzazione di un assetto di interessi sostanzialmente diverso da quello indicato dal proponente, specie in caso di attribuzione, anche implicita, di essenzialità al nuovo termine - si configura, ai sensi dell'art. 1326, comma 5, c.c., come nuova proposta, con conseguente necessità di accettazione dell'originario proponente. (Nella specie, la S.C., regolando la competenza in una controversia avente ad oggetto la risoluzione di un contratto di fornitura, ha escluso la competenza del giudice del luogo in cui la parte proponente aveva ricevuto la conferma d'ordine nella quale l'accettante aveva modificato i tempi di consegna della merce indicati nella proposta).(Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 12899 del 15 maggio 2019)

20Cass. civ. n. 13033/2018

In tema di conclusione del contratto, la norma di cui al quarto comma dell'art. 1326 c.c. - secondo cui, quando nella proposta viene richiesta una forma determinata per l'accettazione, questa non ha effetto se prestata in forma diversa - è posta nell'esclusivo interesse del proponente, per le esigenze di certezza e di agevolazione della prova di cui lo stesso ha necessità o da cui trae utilità. Ne consegue che il medesimo proponente può rinunciare al rispetto di detta forma, ritenendo sufficiente un'adesione manifestata in modo diverso, con l'ulteriore conseguenza che il difetto di forma non può essere invocato dalla controparte per contestare il perfezionamento del contratto. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto tacitamente e validamente concluso un contratto, alle condizioni del proponente, mediante l'esecuzione della prestazione rappresentata dall'invio della merce richiesta).(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 13033 del 24 maggio 2018)

21Cass. civ. n. 18185/2014

In tema di formazione del contratto, l'art. 1326 cod. civ. non prevede che la proposta, ove formulata per iscritto, debba essere necessariamente contenuta in un solo documento. (Nella specie la S.C. ha ritenuto corretta la ricostruzione della volontà delle parti operata dalla corte territoriale, che tenuto conto del criterio letterale, del comportamento complessivo delle parti e dell'analisi economica del rapporto, aveva ravvisato tra tre proposte contrattuali, succedutesi nell'arco di pochi giorni, un rapporto di integrazione e di interdipendenza, pervenendo alla conclusione che il contratto stipulato avesse ad oggetto l'integrale realizzazione di un sistema informatico e non solo la fornitura dell'hardware e del software e la relativa manutenzione).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 18185 del 25 agosto 2014)

22Cass. civ. n. 10533/2014

In tema di formazione del contratto, l'accettazione non può essere desunta dal mero silenzio serbato su una proposta, pur quando questa faccia seguito a precedenti trattative intercorse tra le parti, delle quali mostri di aver tenuto conto, assumendo il silenzio valore negoziale soltanto se, in date circostanze, il comune modo di agire o la buona fede, nei rapporti instauratisi tra le parti, impongano l'onere o il dovere di parlare, ovvero se, in un dato momento storico e sociale, avuto riguardo alla qualità dei contraenti e alle loro relazioni di affari, il tacere di uno possa intendersi come adesione alla volontà dell'altro. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, si è ritenuto che il silenzio di un istituto di credito, seguito ad una proposta transattiva formulata da un correntista mediante una missiva, non avesse i caratteri di accettazione della proposta, di cui agli artt. 1326, primo comma, e 1335 cod. civ.).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 10533 del 14 maggio 2014)

23Cass. civ. n. 15856/2012

La proposta di concludere un contratto, costituendo un atto giuridico di natura negoziale diretto a provocare l'accettazione da parte del destinatario, deve contenere la completa formulazione del regolamento negoziale, attraverso la predisposizione di corrispettivi vincolanti ai fini dell'esecuzione delle prestazioni, in modo tale da richiedere la pura e semplice accettazione dell'altro contraente, senza ulteriori integrazioni. Ne consegue che non può essere qualificata come proposta in senso tecnico-giuridico la mera richiesta di esecuzione della prestazione, ancorché comprensiva di indicazioni relative alle condizioni economiche del futuro contratto.(Cassazione civile, Sez. VI, sentenza n. 15856 del 20 settembre 2012)

24Cass. civ. n. 15510/2011

La proposta di concludere un contratto, costituendo un atto giuridico di natura negoziale diretto a provocarne l'accettazione da parte del destinatario, presuppone la volontà del proponente di impegnarsi contrattualmente; detta volontà - che vale a distinguere la proposta dalla semplice manifestazione della disponibilità a trattare - mentre è di norma implicitamente desumibile dal fatto che il proponente abbia indirizzato al destinatario un atto che abbia un contenuto idoneo ad essere assunto come contenuto del contratto, deve, invece, essere concretamente accertata ove la proposta sia pervenuta al destinatario tramite un terzo, in particolare dovendosi verificare se la trasmissione dell'atto sia avvenuta ad iniziativa di chi ha formato il documento ovvero del terzo, all'insaputa di quello.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 15510 del 14 luglio 2011)

25Cass. civ. n. 15964/2009

In tema di contratti, affinché sia configurabile una proposta - idonea a determinare, nel concorso dell'adesione del destinatario, la conclusione di un valido contratto - occorre che la dichiarazione del proponente sia completa, nel senso di contenere tutti gli elementi del futuro contratto, e che, inoltre, non sia accompagnata da riserve sul suo carattere attualmente impegnativo, perché la dichiarazione che non manifesti una decisione, ma sia rivolta al destinatario solo per impostare una trattativa o per esprimere una disponibilità dell'autore senza la volontà di esporsi al vincolo contrattuale se non dopo ulteriori passaggi valutativi, non conferisce al destinatario stesso il potere di determinare, con l'accettazione, l'effetto conclusivo del contratto.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 15964 del 7 luglio 2009)

26Cass. civ. n. 9972/2008

In tema di dismissione del patrimonio immobiliare da parte degli enti pubblici, ladenuntiatio praelationische il locatore effettua, ai sensi dell'art. 3, comma 109, della legge n. 662 del 1996, non integra una proposta contrattuale ma un atto dovuto di interpello e la dichiarazione del conduttore di esercizio del diritto di prelazione non costituisce accettazione della proposta e non comporta l'immediato acquisto dell'immobile ma determina solo l'insorgenza dell'obbligo, a carico di entrambe le parti, di pervenire alla conclusione del contratto, con possibilità di tutelaexart. 2932 c.c. (Nella specie, la S.C. alla luce degli accertamenti compiuti dai giudici di merito e della documentazione prodotta da cui risultava che da data anteriore al gennaio 1997 l'INA aveva compiuto atti concreti dai quali poteva desumersi una manifestazione della volontà di dismettere, anche frazionatamente, l'immobile, di cui faceva parte l'appartamento condotto in locazione dal ricorrente ha cassato la sentenza impugnata con cui era stata esclusa l'operatività della legge citata sul presupposto della mancanza di manifestazione di volontà dismissiva da parte dell'ente proprietario-locatore).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 9972 del 16 aprile 2008)

27Cass. civ. n. 14267/2006

Ai fini della configurabilità di un definitivo vincolo contrattuale, è necessario che tra le parti sia raggiunta l'intesa su tutti gli elementi dell'accordo, non potendosene ravvisare pertanto la sussistenza là dove, raggiunta l'intesa solamente su quelli essenziali ed ancorché riportati in apposito documento, risulti rimessa ad un tempo successivo la determinazione degli elementi accessori. Pertanto, anche in presenza del completo ordinamento di un determinato assetto negoziale, può risultare integrato un atto meramente preparatorio di un futuro contratto, come tale non vincolante tra le parti, in difetto dell'attuale effettiva volontà delle medesime di considerare concluso il contratto, il cui accertamento, nel rispetto dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e segg. c.c., è rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in cassazione ove sorretta da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 14267 del 20 giugno 2006)

28Cass. civ. n. 9039/2006

In tema di conclusione del contratto, qualora, con la proposta formulata in un documento, la parte, indicando gli elementi essenziali del negozio, abbia manifestato la volontà di concludere il contratto alle condizioni ivi stabilite, la sottoscrizione del documento apposta dalla controparte senza alcuna modifica o integrazione, essendo espressione della volontà di aderire alla proposta, vale come accettazione.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 9039 del 19 aprile 2006)

29Cass. civ. n. 21692/2005

In tema di concorso del totocalcio, mentre la partecipazione al concorso pronostici effettuata direttamente presso un ufficio del C.O.N.I. comporta l'immediata conclusione del contratto nel momento in cui la scheda viene accettata dall'ufficio, non altrettanto avviene se la partecipazione è effettuata presso un ricevitore autorizzato, il quale non rappresenta il C.O.N.I. né gli altri concorrenti, ma è un incaricato dello stesso giocatore, che non può concludere un contratto con sé stesso. Il contratto, in tale ipotesi, si conclude, a norma dell'art. 1326 c.c. nel momento in cui l'ente (proponente) riceve i due tagliandi (spoglio e matrice) della scheda di partecipazione, venendo così a conoscenza dell'accettazione dell'altra parte. Pertanto per qualsiasi evenienza dolosa o colposa imputabile al ricevitore, non si può configurare una responsabilità del C.O.N.I. né contrattuale (essendo mancata la conclusione del contratto), né aquilianaexart. 2049 c.c., essendo il gestore un mandatario a titolo oneroso dello scommettitore, senza che sussista tra ente gestore e ricevitori autorizzati un rapporto di preposizione ai sensi della norma suindicata. (Nella specie, la matrice non era stata ritrovata tra quelle custoditeexart 7 del regolamento e il giocatore, pur in caso di rilevata difformità, non aveva chiesto l'annullo della scheda convalidataexart. 6 Reg.).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 21692 del 9 novembre 2005)

30Cass. civ. n. 13385/2005

Per l'esistenza del contratto con la P.A. è essenziale che la manifestazione della volontà dell'ente, in forma scritta, emani dall'organo autorizzato a rappresentarlo, sì che la conclusione del contratto non può desumersi da atti provenienti da organi preposti ad altri servizi, ma aventi contenuto e finalità diversi, o da fatti concludenti. Ne consegue che in mancanza del contratto, che è il fatto costitutivo del rapporto giuridico, l'azione contrattuale non esiste e quindi la P.A. può esperire l'azione di indebito arricchimento senza che sia necessario accertare in via principale l'inesistenza del fatto costitutivo, potendo tale questione pregiudiziale esser accertataincidentertantumdal giudice adito con detta azione: (Nella specie, relativa a un contratto verbale di locazione di un immobile stipulato da un Comune con un privato che per venti anni aveva detenuto il bene senza versare alcun corrispettivo, la Corte Cass. ha cassato la sentenza di appello che aveva negato l'esperibilità dell'azione sussidiaria di indebito arricchimento, ritenendo che era onere della parte dedurre preventivamente l'invalidità formale del contratto).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 13385 del 22 giugno 2005)

31Cass. civ. n. 13628/2001

Ai fini della conclusione del contratto d'opera professionale, che, quando ne sia parte la pubblica amministrazione, anche se questa agiscaiure privatorum, richiede la forma scrittaadsubstantiam, è irrilevante l'esistenza di una deliberazione dell'organo collegiale di un ente pubblico (nella specie, Comune) che abbia autorizzato il conferimento dell'incarico al professionista, ove tale deliberazione non risulti essersi tradotta in atto contrattuale, sottoscritto dal rappresentante esterno dell'ente stesso e dal professionista. Detta deliberazione non costituisce una proposta contrattuale nei confronti del professionista, ma un atto con efficacia interna all'ente pubblico, avente per destinatario il diverso organo dell'ente legittimato ad esprimere la volontà all'esterno e carattere meramente autorizzatorio. Inoltre, trattandosi di atto nullo non è suscettibile di alcuna forma di sanatoria, sotto nessun profilo, poiché gli atti negoziali della pubblica amministrazione sono manifestazioni formali di volontà, non surrogabili con comportamenti concludenti, quali la ricezione dell'elaborato progettuale e l'eventuale utilizzazione dello stesso.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 13628 del 5 novembre 2001)

32Cass. civ. n. 7094/2001

Allorché una parte rivolga all'altra un'offerta precisa e particolareggiata di conclusione di un determinato contratto, completa di tutti gli elementi essenziali, deve ravvisarsi una vera e propria proposta contrattuale e non una semplice dichiarazione generica di disponibilità, cosicché l'altra parte può esprimere la sua accettazione con il semplice consenso senza bisogno di ulteriori trattative.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 7094 del 24 maggio 2001)

33Cass. civ. n. 15197/2000

I requisiti di validità dei contratti posti in essere dalla P.A. ancheiure privatorumattengono essenzialmente alla manifestazione della volontà ed alla forma: la prima deve provenire dall'organo al quale è attribuitala legale rappresentanza (previe eventuali delibere di altri organi), mentre la forma deve essere a pena di nullità, scritta, al fine precipuo di consentire controlli cui l'azione amministrativa è sempre soggetta. Pertanto, ove fa difetto sia una manifestazione della volontà dell'ente pubblico, proveniente dall'organo al quale dalla legge è attribuita la legale rappresentanza dell'ente stesso, previe le eventuali delibere di altri organi, nonché la forma scrittaad substantiam, non si è in presenza di un contratto, ancorché invalidamente concluso, ma ad un comportamento di fatto privo di rilievi di sorta sul piano giuridico mancando in radice quell'accordo tra le parti, presupposto dall'art. 1321 c.c. anche per il costituirsi di un contratto invalido e non opponibile ai terzi.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 15197 del 24 novembre 2000)

34Cass. civ. n. 14318/2000

Anche nell'impiego pubblico — così come nel lavoro privato — il bando di concorso per l'assunzione del personale o per la progressione in carriera dei dipendenti già in servizio viene a configurarsi come una proposta di contratto che, ai sensi dell'art. 1326, comma primo, c.c., diviene irrevocabile — consentendo l'incontro delle volontà e, quindi, la conclusione del contratto — nel momento in cui la P.A. proponente viene a conoscenza dell'accettazione della controparte che si realizza con il conseguimento di un risultato positivo in seguito all'espletamento delle prescritte prove. Da tale momento perfezionativo risulta applicabile, nei confronti della parte inadempiente, la disciplina propria della responsabilità contrattuale, con il relativo regime probatorio. (In base al suddetto principio la S.C., confermando l'impugnata sentenza, ha ritenuto che in una ipotesi in cui era stato accertato, con sentenza del giudice amministrativo passata in giudicato, l'obbligo del Ministero della Pubblica Istruzione di immettere in ruolo come soprannumerari con diritto al posto i partecipanti ad un concorso per maestro elementare dichiarati idonei ai sensi della legge n. 270 del 1982, incombeva al Ministero di dimostrare che il mancato adempimento di tale obbligo era derivato da causa ad esso non imputabile e non competeva, invece, ai concorrenti pretermessi di dimostrare la colpa o il dolo della P.A.).(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 14318 del 30 ottobre 2000)

35Cass. civ. n. 741/2000

La mera deliberazione di concludere un contratto assunta dalla P.A. attraverso il proprio organo deliberante costituisce atto interno revocabilead nutum(inidoneo, pertanto, a dar luogo all'incontro dei consensi delle parti) qualora ad essa non faccia seguito una manifestazione di volontà negoziale ad opera dell'organo rappresentativo dell'ente.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 741 del 24 gennaio 2000)

36Cass. civ. n. 9682/1999

La volontà di obbligarsi da parte della.. P.A. (nella specie, un comune) non può implicitamente desumersi da atti o fatti concludenti, dovendo, per converso, manifestarsi nelle forme prescritte dalla legge, tra cui l'atto scrittoad substantiam(nella specie, a firma del Sindaco), rispondendo tale requisito all'esigenza di identificare con precisione il contenuto negoziale dell'atto, onde consentire, tra l'altro, l'esercizio dei necessari controlli previstiex lege.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 9682 del 11 settembre 1999)

37Cass. civ. n. 10956/1998

La deliberazione assunta dall'organo deliberante di un ente pubblico di stipulare un contratto non ha effetti nei riguardi dei terzi in quanto semplicemente preparatoria del futuro contratto, che dovrà essere stipulato dall'organo rappresentativo, mediante sottoscrizione, unitamente alle controparti, del relativo atto scritto salvi gli eventuali controlli o approvazioni (pur non potendosi escludere la configurabilità in casi specifici di responsabilità precontrattuale dell'ente pubblico, in relazione a comportamenti idonei ad ingenerare un ragionevole affidamento nel privato interessato). (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che, in caso di interruzione di rapporto di collaborazione professionale instauratosi di fatto sulla base della sola deliberazione interna, aveva escluso il diritto dei terzi al risarcimento del danno da mancata prosecuzione del rapporto, salva l'eventuale azione di arricchimento senza causa).(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 10956 del 2 novembre 1998)

38Cass. civ. n. 8328/1997

Per osservare il principio della cognizione, stabilito dal legislatore per il perfezionamento del contratto (art. 1326 c.c.), è sufficiente che il proponente conosca l'accettazione dell'altra parte in qualsiasi modo, anche mediante esibizione, e non consegna (art. 1335 c.c.), del documento che la contiene, circostanza che può esser testimonialmente provata indipendentemente dalla forma prescritta per la validità del contratto (art. 1350 c.c.).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 8328 del 1 settembre 1997)

39Cass. civ. n. 5642/1997

Per il perfezionamento dei contratti stipulati dalle amministrazioni comunali è necessaria una manifestazione documentale della volontà negoziale da parte del sindaco, organo rappresentativo abilitato a concludere, in nome e per conto dell'ente territoriale, negozi giuridici, mentre devono ritenersi, all'uopo, inidonee le deliberazioni adottate dalla giunta o dal consiglio municipale, attesane la caratteristica di atti interni, di natura meramente preparatoria della successiva manifestazione esterna di volontà negoziale. Ne consegue che un contratto non potrà dirsi legittimamente perfezionato ove la volontà di addivenire alla sua stipula non sia, nei confronti della controparte, esternata, in nome e per conto dell'ente pubblico, da quell'unico organo autorizzato a rappresentarlo.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 5642 del 24 giugno 1997)

40Cass. civ. n. 4421/1996

In tema di conclusione del contratto, dalla formulazione dell'art. 1326 codice civile si desume che la valutazione dell'interesse a determinare il momento in cui uscire dall'incertezza circa la conclusione del contratto spetta, in primo luogo, allo stesso proponente, al quale è attribuito il potere di fissare il termine, alla cui scadenza egli non ha più interesse alla conclusione di quel contratto; solo in mancanza di tale indicazione si fa ricorso ai criteri oggettivi che non tengono conto dei comportamenti delle parti. Ne consegue che, anche nel caso in cui la proposta contrattuale contenente l'indicazione del termine entro il quale l'accettazione deve pervenire al proponente sia portata a conoscenza dell'oblato nel momento stesso in cui il termine concesso va a scadere, ai fini del giudizio circa l'eventuale conclusione del contratto rileva soltanto il fatto oggettivo della tempestività o tardività dell'accettazione rispetto al termine fissato dal proponente, e non può il giudice sostituirsi alle parti per affermare l'avvenuto perfezionamento del contratto. Fermo restando che la volontaria fissazione di un termine impossibile (che di per se stesso vale a denotare l'assenza di volontà del proponente a concludere il contratto) o di un termine che non può essere rispettato per fatto imputabile a colpa del proponente medesimo costituisce comportamento contrario alla regola di buona fede e correttezza, valutabile ai fini della responsabilità precontrattuale di cui all'art. 1337 codice civile.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 4421 del 10 maggio 1996)

41Cass. civ. n. 4400/1996

Nei contratti per i quali sia prescritta la forma scritta, a pena di nullità, l'accettazione non deve essere necessariamente manifestata in modo esplicito, ma è sufficiente che la volontà di accettare la proposta sia desumibile, per implicito, da una dichiarazione redatta per iscritto, diretta alla controparte da colui cui la proposta è indirizzata.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 4400 del 10 maggio 1996)

42Cass. civ. n. 10751/1995

L'approvazione dei contratti di diritto privato ad evidenza pubblica stipulati dalla pubblica amministrazione con i privati (nella specie, compravendita a trattativa privata di generi alimentari tra Ministero della difesa ed un'impresa produttrice) costituisce unacondicio iurissospensiva dell'efficacia del negozio che non si inserisce nel processo formativo del negozio, che è già perfetto nei suoi elementi costitutivi.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 10751 del 14 ottobre 1995)

43Cass. civ. n. 4284/1995

La comunicazione che il proprietario di un immobile locato ad uso non abitativo è tenuto a fare al conduttore, a norma dell'art. 38, L. n. 392/1978, non è qualificabile come proposta contrattuale, né come informativa di intenti destinata ad avviare trattative negoziali, ma si inserisce in un particolare meccanismo predisposto da detta norma, quale atto di interpello dovuto dal proprietario, vincolato nella forma e nel contenuto, per assicurare al conduttore l'esercizio del diritto di prelazione, per modo che gli atti posti in essere dalle parti possono produrre gli effetti previsti dall'art. 38 citato solo nell'ipotesi di effettiva sussistenza del diritto di prelazione come regolamentato da detta norma. (Nella specie la sentenza di merito confermata dalla Suprema Corte aveva ritenuto insussistente il diritto di prelazione, trattandosi di vendita unitaria e non frazionata dell'intero immobile in cui era compresa la porzione locata ad uso non abitativo e che la comunicazione effettuata dal locatore per tuziorismo non poteva valere come offerta di prelazione volontaria).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 4284 del 14 aprile 1995)

44Cass. civ. n. 9710/1994

Quando l'attività di gestione di una società dotata di personalità giuridica è affidata ad un consiglio di amministrazione si verifica (a differenza del caso dell'amministratore unico) una separazione del potere deliberativo, diretto a formare la volontà dell'ente, da quello di rappresentanza esterna, in quanto il primo appartiene al consiglio di amministrazione, mentre il secondo spetta al presidente o all'amministratore cui esso sia stato espressamente conferito. Pertanto, la delibera consiliare in cui si concreta la volontà dell'organo collegiale di compiere un atto rientrante nell'oggetto sociale non ha valore di proposta di contratto (art. 1326 c.c.), ma costituisce atto interno con effetto limitato ai soggetti legati dal rapporto sociale ed è solo necessario presupposto della manifestazione di volontà del soggetto investito del potere rappresentativo.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 9710 del 17 novembre 1994)

45Cass. civ. n. 6581/1994

Nei contratti conclusi per telefono, luogo della conclusione è quello in cui l'accettazione giunge a conoscenza del proponente ed in cui questi, attraverso il filo telefonico, ha immediata e diretta conoscenza dell'accettazione. Ne deriva che deve considerarsi concluso in Italia il contratto di compravendita di merci tra un'impresa italiana ed una avente sede in Austria, qualora risulti che quest'ultima abbia accettato a mezzo del telefono la proposta formulata dalla prima, con conseguente sussistenza della giurisdizione del giudice italiano, a norma dell'art. 4, n. 2, c.p.c., in ordine alla domanda di risoluzione per inadempimento dell'indicato contratto.(Cassazione civile,Sez. Unite, sentenza n. 6581 del 14 luglio 1994)

46Cass. civ. n. 9130/1990

La proposta contrattuale di una parte, comunicata alla controparte e da quest'ultima sottoscritta con l'espressa specificazione per ricevuta, non può considerarsi come accettata, atteso che la mera sottoscrizione per ricevuta, secondo il significato proprio di questa espressione, attiene solo all'avvenuta ricezione dell'atto, ma non comporta anche la manifestazione di volontà di accettazione della proposta stessa, ancorché nel testo di quest'ultima la firma per ricevuta sia definita come avente valore di accettazione, restando tale clausola del pari improduttiva di effetti nei confronti del detto sottoscrittore in mancanza di accettazione della stessa proposta che la contenga.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 9130 del 4 settembre 1990)

47Cass. civ. n. 5370/1989

Nei contratti che devono farsi per iscritto a pena di nullità, la conclusione tra persone lontane si ha quando alla proposta in forma scritta segua l'accettazione pur essa in forma scritta e questa pervenga a conoscenza del proponente prima dell'eventuale revoca della proposta.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 5370 del 5 dicembre 1989)

48Cass. civ. n. 2370/1989

Con riguardo a controversia di lavoro, luogo in cui è sorto il rapporto di lavoro, ai fini dell'individuazione del giudice competente per territorio ai sensi dell'art. 413 c.p.c., va considerato non quello in cui il lavoratore riceve la lettera di nomina dell'ente, datore di lavoro (nella specie, Banco di Napoli), sottoscrivendola per accettazione, ma quello della sede centrale dello stesso ente, nella quale si trova il competente ufficio od organo che riceve detta accettazione.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 2370 del 18 maggio 1989)

49Cass. civ. n. 1283/1989

Un accordo telefonico od uno scambio di lettere non può segnare il perfezionamento del contratto (nella specie, ai fini della giurisdizione rispetto allo straniero, secondo il criterio di collegamento di cui all'art. 4, n. 2, c.p.c.), qualora fra le parti sia intervenuta successiva corrispondenza, con una nuova proposta ed una nuova accettazione, sì da evidenziare il loro intento di assegnare ai precedenti contatti il valore di mere trattative preliminari.(Cassazione civile,Sez. Unite, sentenza n. 1283 del 15 marzo 1989)

50Cass. civ. n. 3890/1985

Il contratto nel quale sia parte un ente pubblico territoriale può ritenersi concluso anche quando l'incontro delle volontà risulti da un insieme di dichiarazioni scambiate fra i contraenti e, in particolare, quando la deliberazione del consiglio comunale, contenente la decisione di concludere il contratto, sia stata comunicata all'altro soggetto dall'organo che rappresenta all'esterno la volontà dell'ente, e sia stata accettata dall'altra parte: ond'è che la successiva formazione di un atto pubblico ben può essere ritenuta ordinata a mere finalità riproduttive, in vista anche dei prescritti controlli.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 3890 del 28 giugno 1985)

51Cass. civ. n. 3854/1985

L'obiettiva difformità fra proposta ed accettazione in ordine ad un elemento essenziale di una compravendita, quale il prezzo della cosa venduta, comporta che il contratto non possa considerarsi venuto a giuridica esistenza, senza che in detta ipotesi sia configurabile un contratto annullabile per errore sulla portata della propria dichiarazione o sull'interpretazione della dichiarazione altrui, in quanto questo presuppone che la proposta e l'accettazione siano convergenti obiettivamente sull'identico dato, peraltro divergente solo nella rappresentazione soggettiva. (Principio affermato in relazione ad una fattispecie in cui una società, per errore di calcolo compiuto da un soggetto che le aveva prospettato l'affare senza essere munito di potere rappresentativo della ditta produttrice, aveva a questa rivolto proposta di acquisto di una serie di merci sulla base di un determinato prezzo e tale proposta era stata accettata — mediante esecuzione delle prestazioni senza preventiva risposta — dalla ditta produttrice, che aveva peraltro correlato l'accettazione al prezzo — maggiore — derivante dall'applicazione del suo listino).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 3854 del 27 giugno 1985)

52Cass. civ. n. 1877/1976

Nel caso in cui le trattative procedano attraverso uno scambio di corrispondenza, per stabilire quando il contratto è concluso deve aversi riguardo all'ultima proposta ed all'ultima accettazione, e ben può identificarsi l'ultima proposta in un documento riepilogativo sottoscritto da una parte, e l'ultima accettazione nella firma appostavi in calce dalla controparte.(Cassazione civile,Sez. Unite, sentenza n. 1877 del 25 maggio 1976)

53Cass. civ. n. 2441/1972

Fra persone lontane, il foro del luogo ove è sorta l'obbligazione ai fini dell'art. 20 c.p.c., è quello in cui è pervenuta al proponente l'accettazione dell'altra parte e non quello in cui quest'ultima ha sottoscritto il contratto, già in precedenza firmato dal proponente medesimo.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 2441 del 14 luglio 1972)