Articolo 1343 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Causa illecita

Dispositivo

Note

(1) Il concetto di causa è dibattuto. Secondo la tesi ad oggi prevalente, deve adottarsi una nozione concreta di causa, che, cioè, faccia riferimento alla funzione economica che le parti intendono realizzare con quel contratto: questo soprattutto perchè la tesi contraria, che ritiene che la causa sia la funzione economico-sociale perseguita dal tipo contrattuale, non spiega come la causa possa essere illecita se è la legge stessa a fissarla nel tipo. Secondo la tesi astratta, invece, non si può far riferimento a ciò cui le parti tendono altrimenti si dovrebbe ritenere che in ogni contratto ci siano almeno due cause, laddove la legge ne parla sempre al singolare.

(2) Il contratto la cui causa sia illecita è nullo (1418 c.c.).

(3) Il contratto contrario a norme imperative è anche definito illegale, mentre se è contrario al buon costume è immorale. La distinzione rileva in caso disoluti retentio: se l'immoralità colpisce sia chi effettua sia chi riceve una prestazione indebita, non è ammessa ripetizione (2035 c.c.) mentre ciò non vale per la illegalità.

Massime giurisprudenziali (15)

1Cass. civ. n. 32839/2024

2Cass. civ. n. 9071/2023

3Cass. civ. n. 19220/2015

4Cass. civ. n. 3646/2009

5Cass. civ. n. 13566/2008

6Cass. civ. n. 26724/2007

7Cass. civ. n. 26172/2007

8Cass. civ. n. 10490/2006

9Cass. civ. n. 1514/2006

10Cass. civ. n. 20678/2005

11Cass. civ. n. 20290/2005

12Cass. civ. n. 3004/2004

13Cass. civ. n. 1244/1983

14Cass. civ. n. 63/1973

15Cass. civ. n. 2420/1972