Articolo 1368 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Pratiche generali interpretative

Dispositivo

Le clausole ambigue s'interpretano secondo ciò che si pratica generalmente nel luogo in cui il contratto è stato concluso (1).

Nei contratti in cui una delle parti è un imprenditore, le clausole ambigue s'interpretano secondo ciò che si pratica generalmente nel luogo in cui è la sede dell'impresa [2083] (2).

Note

(1) La norma si riferisce ai c.d. usi interpretativi, costituiti dalle pratiche che servono a chiarire il senso di un accordo.

(2) Poiché la norma contempla unicamente l'ipotesi in cui solo una parte sia un imprenditore, può ritenersi che essa ceda il passo alla regola di cui al comma precedente se il contratto è stipulato da due imprenditori.

Massime giurisprudenziali (8)

1Cass. civ. n. 33451/2021

Nell'interpretazione del contratto, il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate, mentre soltanto se esso risulti ambiguo può farsi ricorso ai canoni strettamente interpretativi contemplati dall'art. 1362 all'art. 1365 c.c. e, in caso di loro insufficienza, a quelli interpretativi integrativi previsti dall'art. 1366 c.c. all'art. 1371 c.c.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 33451 del 11 novembre 2021)

2Cass. civ. n. 19493/2018

Quando il senso del contratto o di una sua clausola sia rimasto oscuro o ambiguo nonostante l'utilizzo dei principali criteri ermeneutici (letterale, logico e sistematico), deve trovare applicazione il principio della conservazione degli effetti utili del contratto, previsto dall'art. 1367 c.c.; ne consegue che qualora le espressioni contenute nel contratto siano ritenute inidonee a consentire una inequivoca interpretazione, si deve comunque accertare se le contrapposte versioni delle parti siano corredate da buona fede, valutandone il comportamento complessivo, tenendo conto anche degli effetti, con il limite comune agli altri criteri sussidiari, secondo cui la conservazione del contratto non può mai comportare una interpretazione sostitutiva della volontà delle parti, dovendo in tal caso il giudice dichiarare, ove ne ricorrano gli estremi, la nullità del contratto o della clausola (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva interpretato una clausola contrattuale, che prevedeva la facoltà di recesso solo in caso di colpa grave, nel senso di privarne del tutto la produzione di effetti).(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 19493 del 23 luglio 2018)

3Cass. civ. n. 9341/2016

Il silenzio è un comportamento di per sé neutro; è solo il contesto normativo preesistente che può attribuirgli un particolare significato. Secondo quanto l'art. 1368, comma 2, c.c., dispone per l'interpretazione dei contratti, "le clausole ambigue s'interpretano secondo ciò che si pratica generalmente nel luogo in cui il contratto è stato concluso". E il silenzio è appunto un comportamento ambiguo che può assumere un significato convenzionale solo in ragione del contesto anche normativo proprio del luogo e del momento. E' certo possibile che una legge sopravvenuta privi di effetti una determinata convenzione contrattuale, ammessa nel momento in cui fu stipulata ma non è possibile che una norma sopravvenuta ascriva al silenzio delle parti un significato convenzionale che le vincoli per il futuro in termini diversi da quelli definiti dalla legge vigente al momento della conclusione del contratto. Né vale osservare, come pure si è fatto, che le parti, consapevoli del sopravvenuto mutamento legislativo, possono rinnovare la convenzione, perché la conclusione della nuova convenzione richiederebbe il consenso di tutti gli stipulanti, anche di quelli eventualmente interessati al mantenimento del vincolo precedente. Non è possibile dunque che al silenzio tenuto dalle parti nel momento in cui la convenzione fu stipulata venga attribuito un significato diverso da quello che vi ascriveva la legge vigente al momento della stipulazione.(Cassazione civile,Sez. Unite, sentenza n. 9341 del 9 maggio 2016)

4Cass. civ. n. 6601/2012

In tema di interpretazione del contratto, gli "usi interpretativi", di cui all'art. 1368 c.c., costituiscono un criterio ermeneutico di carattere oggettivo e, sussidiario, il quale presuppone, secondo l'espresso tenore letterale della stessa disposizione (che riferisce l'applicabilità di tale criterio alle "clausole ambigue"), una persistente incertezza in ordine all' identificazione dell'effettiva volontà delle parti, rimanendo, pertanto, escluso allorché questa risulti determinata o determinabile, senza margini di dubbio, attraverso l'adozione di prioritari criteri legali di ermeneutica, come quelli (artt. da 1362 a 1365 c.c.) che regolano l'interpretazione soggettiva (o storica) del contratto. Avendo, inoltre, dette pratiche interpretative carattere negoziale e non normativo, è onere della parte dedurre l'esistenza, il contenuto e la non corretta applicazione di determinati usi, che siano stati oggetto di specifica allegazione nel giudizio di merito.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 6601 del 30 aprile 2012)

5Cass. civ. n. 6752/1991

Il ricorso agli «usi interpretativi», che non hanno valore di fonte normativa ma funzione di criterio ermeneutico di carattere sussidiario, presuppone, secondo l'espresso tenore letterale dell'art. 1368 c.c. (che riferisce l'applicabilità di tale criterio alle «clausole ambigue»), una persistente incertezza in ordine all'identificazione dell'effettiva volontà delle parti ed è pertanto escluso allorché questa risulti determinata o determinabile, senza residui margini di dubbio, attraverso l'adozione di prioritari criteri legali di ermeneutica, come quelli (artt. da 1362 a 1365 c.c.) che regolano l'interpretazione soggettiva (o storica) del contratto. (Nella specie, l'impugnata sentenza — confermata dalla S.C. — aveva ritenuto, in particolare, che la clausola dell'accordo intercorso fra datore di lavoro e lavoratore, relativa alla riduzione dell'orario di lavoro ed alla conservazione della precedente retribuzione, non implicasse un accrescimento del livello retributivo ai fini della determinazione dell'indennità di anzianità).(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 6752 del 14 giugno 1991)

6Cass. civ. n. 839/1984

La prassi aziendale — che costituisce un mezzo interpretativo utilizzabile dal giudice ai fini della ricostruzione del contenuto e degli effetti di un negozio — è riconducibile alla categoria degli usi negoziali odi fatto, i quali, se prescindono dai requisiti della generalità e dell'opinio iurisseu necessitatis, propri degli usi normativi, presuppongono pur sempre l'accertata reiterazione di determinati comportamenti.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 839 del 3 febbraio 1984)

7Cass. civ. n. 5943/1981

Gli usi interpretativi o negoziali costituiscono un mezzo di chiarimento e di interpretazione della volontà delle parti contraenti soltanto quando questa sia ambiguamente espressa o manchino i relativi patti.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 5943 del 10 novembre 1981)

8Cass. civ. n. 2953/1973

L'esistenza di un uso negoziale deve essere valutata non in relazione ad un caso di specie, ma alla prassi generale delle diverse aziende che in materia operano in una determinata zona.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 2953 del 9 novembre 1973)