Articolo 1396 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Modificazione ed estinzione della procura

Dispositivo

Note

(1) Non può essere revocata la procurain rem propriam(v.1723,1394, c.c.) cioè conferita anche nell'interesse del rappresentante, come ad esempio nel caso di cessione di beni ai creditori (v.1977 c.c.). La revoca è un negozio unilaterale che non esige forme particolari, anche se è discutibile l'applicabilità anche ad essa, così come alla procura (v.1392 c.c.), di una formaper relationem.

(2) Ad esempio, mediante pubblicazione sui giornali o con affissione in un luogo apposito.

(3) Tra queste vi è la morte o l'incapacità sopravvenuta del rappresentato o del rappresentante (1728 c.c.), il compimento dell'affare da parte del rappresentante (1722 c.c.), la scadenza del termine (1722 c.c.), la nomina di un nuovo incaricato (1724 c.c.). Esse non esigono particolari forme di pubblicità ma non possono essere opposte ai terzi che, fatto il possibile per esserne al corrente (1176 c.c.), non ne siano venuti a conoscenza.

Massime giurisprudenziali (9)

1Cass. civ. n. 26779/2018

2Cass. civ. n. 8229/2006

3Cass. civ. n. 3974/1993

4Cass. civ. n. 6662/1984

5Cass. civ. n. 4045/1983

6Cass. civ. n. 709/1978

7Cass. civ. n. 14/1976

8Cass. civ. n. 305/1974

9Cass. civ. n. 915/1970