Articolo 1408 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Rapporti fra contraente ceduto e cedente

Dispositivo

Note

(1) Cioè dal momento in cui la cessione gli è stata notificata o da quando egli l'ha accettata (v.1407 c.c.).

(2) Analogamente a quanto accade in tema di cessione del credito (1267 c.c.), anche qui la cessione avvienepro solvendo.

(3) Il cedente, però, non è per questo liberato dalla propria posizione.

Massime giurisprudenziali (3)

1Cass. civ. n. 23220/2024

2Cass. civ. n. 10964/2010

3Cass. civ. n. 26234/2007