Articolo 1412 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Prestazione al terzo dopo la morte dello stipulante

Dispositivo

Note

(1) Esempio tipico è quello dell'assicurazione sulla vita (v.1919 ss. c.c.).

(2) Tale rinuncia preventiva comporta il rischio che la fattispecie eluda il divieto di patti successori (v.458 c.c.). Si ritiene che la differenza consista nel fatto che con il contratto a favore di terzo quest'ultimo acquista immediatamente il diritto e come acquisto tra vivi, rappresentando la morte dello stipulante solo il momento a partire dal quale la prestazione potrà essere eseguita.

Massime giurisprudenziali (5)

1Cass. civ. n. 11101/2023

2Cass. civ. n. 29583/2021

3Cass. civ. n. 9948/2021

4Cass. civ. n. 29636/2017

5Cass. civ. n. 8335/1990