Articolo 1422 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Imprescrittibilità dell'azione di nullità

Dispositivo

Note

(1) Ciò costituisce una delle principali differenze dall'azione di annullamento, che è sempre passibile di prescrizione.

(2) Pertanto chi ha conseguito il possesso (1140 ss. c.c.) di un bene in base ad un contratto nullo (1418 ss. c.c.) può, nonostante la nullità del contratto, agire per far dichiarare l'avvenuta usucapione se ne sussistono i presupposti (v.1158 ss. c.c.). E' escluso, invece, che possa operare la regola "possesso vale titolo" (v.1153 c.c.) in quanto essa presuppone l'acquisto in base ad un titolo idoneo. Tale regola, però, può operare nei confronti dei terzi che acquistano da chi, a sua volta, ha ottenuto il possesso di quel bene in base ad un contratto nullo.

(3) Colui che paga in base ad un contratto nullo realizza un indebito oggettivo (2033 c.c.) ed ha, pertanto, diritto alla restituzione di quanto versato. Tuttavia, tale diritto è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale (v.2934,2946 c.c.).

Massime giurisprudenziali (15)

1Cass. civ. n. 32694/2024

2Cass. civ. n. 11646/2023

3Cass. civ. n. 7721/2023

4Cass. civ. n. 3858/2021

5Cass. civ. n. 24051/2019

6Cass. civ. n. 27704/2018

7Cass. civ. n. 6664/2018

8Cass. civ. n. 9401/2016

9Cass. civ. n. 7043/2010

10Cass. civ. n. 3022/2003

11Cass. civ. n. 4986/1991

12Cass. civ. n. 4551/1990

13Cass. civ. n. 4636/1989

14Cass. civ. n. 3031/1989

15Cass. civ. n. 3019/1989

Massime notarili correlate (1)