Articolo 1441 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Legittimazione
Dispositivo
L'annullamento del contratto può essere domandato solo dalla parte nel cui interesse è stabilito dalla legge (1).
L'incapacità del condannato in istato di interdizione legale può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse (2).
Note
(1) L'azione di annullamento è, quindi, relativa. Pertanto è escluso sia che possa essere rilevata d'ufficio dal giudice, sia che possa essere rilevata dall'altro contraente, in quanto l'azione può essere esperita solo dallo stipulante a favore del quale la protezione è disposta (v.1425 ss.,1421 c.c.).
(2) Oltre all'ipotesi di interdizione legale, costituiscono altri esempi di eccezione alla regola di cui al comma 1, quella prevista in tema di matrimonio dell'interdetto (v.119 c.c.) o in tema di impugnazione di testamento (v.624 c.c.).
Massime giurisprudenziali (13)
1Cass. civ. n. 15728/2024
In caso di annullamento per dolo delle nuove polizze e accertamento della falsità delle quietanze di anticipato riscatto, il giudice deve disporre la restituzione in capo al cliente non solo del capitale transitato sulle nuove polizze annullate, ma anche dell'intero capitale versato sulle vecchie polizze scadute.(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 15728 del 5 giugno 2024)
2Cass. civ. n. 7469/2023
La parte convenuta per l'esecuzione del contratto può far valere, in via di eccezione e anche per la prima volta in appello, il vizio di incapacità del contraente determinante l'annullabilità del contratto. (In applicazione del principio, la S.C. ha affermato l'ammissibilità della proposizione in appello, per la prima volta, dell'eccezione di incapacità del tutore per mancata autorizzazione dell'atto dispositivo da parte del giudice tutelare).(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 7469 del 20 marzo 2023)
3Cass. civ. n. 6735/2020
Per l'atto di approvazione delle tabelle millesimali e per quello di revisione delle stesse, è sufficiente la maggioranza qualificata di cui all'art. 1136, comma 2, c.c., ogni qual volta l'approvazione o la revisione avvengano con funzione meramente ricognitiva dei valori e dei criteri stabiliti dalla legge; viceversa, la tabella da cui risulti espressamente che si sia inteso derogare al regime legale di ripartizione delle spese, ovvero approvare quella "diversa convenzione", di cui all'art. 1123, comma 1, c.c., rivelando la sua natura contrattuale, necessita dell'approvazione unanime dei condomini. (Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 10/07/2014).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 6735 del 10 marzo 2020)
4Cass. civ. n. 13301/2018
Nei contratti di diritto privato stipulati da un ente pubblico, la volontà negoziale - i cui vizi possono essere fatti valere dall'ente medesimo a norma dell'art. 1441 c.c. - deve essere tratta unicamente dalle pattuizioni intercorse tra le parti contraenti e risultanti dal contratto tra le stesse stipulato, interpretato secondo i canoni di ermeneutica stabiliti dagli artt. 1362-1371 c.c., mentre le deliberazioni dei competenti organi dell'ente hanno rilevanza ai soli fini del procedimento formativo della volontà di uno dei contraenti.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 13301 del 28 maggio 2018)
5Cass. civ. n. 4065/2014
Il contratto di acquisto di un bene, pur se stipulato in vista di una successiva concessione in locazione finanziaria ad un terzo, può essere annullato per vizio del consenso che abbia inciso sulla formazione della volontà dell'acquirente, che è legittimato a chiederne l'annullamento anche quando, come concedente, agisca nella veste di mandatario dell'utilizzatore, atteso che, da un lato viene in rilievo, in ogni caso, un mandato "in rem propriam" e senza rappresentanza, mentre, dall'altro, presupposto del contratto di leasing è costituito dalla proprietà o dalla legittima disponibilità giuridica, in capo al concedente, del bene concesso in locazione, e, in tali operazioni, sussiste un collegamento funzionale tra vendita e locazione finanziaria tale da determinare una "diffusione", dall'uno all'altro dei contratti, delle cause di nullità, annullamento e risoluzione.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 4065 del 20 febbraio 2014)
6Cass. civ. n. 17946/2013
Nei contratti di diritto privato stipulati da un ente pubblico, la volontà negoziale - i cui vizi possono essere fatti valere dall'ente medesimo a norma dell'art. 1441 cod. civ. - deve essere tratta unicamente dalle pattuizioni intercorse tra le parti contraenti e risultanti dal contratto tra le stesse stipulato, interpretato secondo i canoni di ermeneutica stabiliti dagli artt. 1362 e segg. cod. civ., mentre le deliberazioni dei competenti organi dell'ente hanno rilevanza ai soli fini del procedimento formativo della volontà di uno dei contraenti.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 17946 del 24 luglio 2013)
7Cass. civ. n. 23025/2011
In tema di vizi concernenti l'attività negoziale degli enti pubblici, il principio secondo cui il negozio è annullabile ad iniziativa esclusiva dell'ente non è applicabile allorché lo svolgimento della gara di appalto abbia integrato gli estremi di reato, in caso contrario consentendosi che il reato venga portato ad ulteriori conseguenze.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 23025 del 7 novembre 2011)
8Cass. civ. n. 8509/1996
La titolarità del potere di chiedere l'annullamento di un contratto collettivo di diritto comune per un vizio della volontà è dell'associazione sindacale stipulante e non anche del singolo lavoratore.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 8509 del 26 settembre 1996)
9Cass. civ. n. 1885/1995
L'organo della pubblica amministrazione abilitato a manifestarne la volontà, che abbia concluso una controversia negoziale senza che sia stato, in tutto o in parte, esaurito il procedimento amministrativo diretto alla formazione della volontà dell'amministrazione, manca di legittimazione a contrarre e, quindi, del potere di assumere obbligazioni verso i terzi; il difetto di tale presupposto determina l'annullabilità del contratto, che può essere fatta valere dalla p.a., nel cui esclusivo interesse sono prescritte le formalità omesse.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1885 del 21 febbraio 1995)
10Cass. civ. n. 7529/1991
Con riguardo a contratto conclusojure privatorumdalla P.A., a differenza dei vizi concernenti l'attività negoziale dell'ente pubblico, i quali, sia che si riferiscano al processo di formazione delle volontà dell'ente, sia che si riferiscano alla fase preparatoria ad essa precedente, sono deducibili, traducendosi in un difetto di capacità dell'ente, esclusivamente dall'ente pubblico stesso al fine di ottenere l'annullamento del contratto(exartt. 1441, 1442, quarto comma c.c.), l'operatività o meno del contratto per effetto dell'intervenuta o mancata approvazione tutoria può essere dedotta da entrambe le parti contraenti, essendo le stesse sul medesimo piano, per cui anche il privato, liberato dagli obblighi contrattuali, può invocare l'inefficacia del negozio, in quanto l'intervenuto diniego di approvazione, operando qualecondicio jurisretroattivamente sull'efficacia del contratto, fa venir meno per lo stesso ogni possibilità di potere costituire fonte di obbligazione per i contraenti.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 7529 del 8 luglio 1991)
11Cass. civ. n. 1682/1989
Nei contratti di diritto privato degli enti pubblici, l'eccesso di potere dell'organo dell'ente con rilevanza esterna ove concluda un contratto di contenuto in tutto od in parte diverso da quello deliberato dall'organo competente, che si traduce in vizio del consenso dell'ente, importa l'annullabilità del contratto che può essere fatta valere esclusivamente dall'ente pubblico in via di azione, ai sensi dell'art. 1441, primo comma, c.c., ovvero di eccezione, ai sensi dell'art. 1442, quarto comma, c.c. (proponibile per la prima volta in appelloexart. 345, secondo comma, c.p.c.).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 1682 del 7 aprile 1989)
12Cass. civ. n. 1578/1984
Le irregolarità relative al procedimento di formazione di un contratto stipulato dalla pubblica amministrazione, quali la mancanza del decreto ministeriale di approvazione e della registrazione alla Corte dei conti, possono essere dedotte, ai fini dell'annullamento del contratto, soltanto dalla pubblica amministrazione stessa, nel cui esclusivo interesse le formalità omesse sono prescritte.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 1578 del 7 marzo 1984)
13Cass. civ. n. 2996/1979
In tema di vizi concernenti l'attività negoziale degli enti pubblici - sia che si riferiscano al processo di formazione della volontà dell'ente, sia che si riferiscano alla fase preparatoria ad essa precedente - il negozio comunque stipulato è annullabile ad iniziativa esclusiva dell'ente pubblico, salvo che non sia ravvisabile un vizio di incompetenza tanto rilevante da assumere il carattere dello straripamento di potere e da determinare l'invasione dell'attività di un organo nella sfera dei poteri esclusivi di un altro organo, ovvero l'uso di poteri non configurabili in relazione all'organo che abbia irregolarmente agito, nel qual caso il contratto è nullo e non semplicemente annullabile.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 2996 del 24 maggio 1979)