Articolo 1444 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Convalida

Dispositivo

Note

(1) La convalida è un negozio mediante il quale la parte che sarebbe legittimata ad esperire l'azione di annullamento sceglie di non farlo. Essa si distingue dalla ratifica, atto unilaterale con cui il falsamente rappresentato fa propri gli effetti del negozio concluso dal falso rappresentante (v.1399 c.c.).

(2) In tal caso la convalida si definisce espressa.

(3) In tal caso la convalida si definisce tacita e si sostanzia in un contegno omissivo del soggetto.

(4) I presupposti affinché possa operare la convalida sono: che essa provenga da chi sia nella posizione di concludere validamente il contratto per cui, ad esempio, non può giungere dalla parte verso cui persista ancora la violenza (v.1434,1435,1436 c.c.); che la parte che intende convalidare il contratto sia consapevole del vizio, per cui, ad esempio, anche se il soggetto dichiara l'intenzione di convalidare il contratto concluso per errore (v.1428,1429,1430,1431 c.c.), ma non ha ancora scoperto l'errore, la convalida non è ammissibile.

Massime giurisprudenziali (16)

1Cass. civ. n. 15521/2023

2Cass. civ. n. 2700/2019

3Cass. civ. n. 17392/2017

4Cass. civ. n. 15268/2017

5Cass. civ. n. 5794/2017

6Cass. civ. n. 15393/2013

7Cass. civ. n. 18502/2012

8Cass. civ. n. 621/2007

9Cass. civ. n. 272/2004

10Cass. civ. n. 601/1999

11Cass. civ. n. 2842/1996

12Cass. civ. n. 6198/1984

13Cass. civ. n. 2029/1982

14Cass. civ. n. 5860/1981

15Cass. civ. n. 2726/1978

16Cass. civ. n. 2738/1970

Massime notarili correlate (1)