Articolo 1446 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Annullabilità nel contratto plurilaterale

Dispositivo

Nei contratti indicati dall'articolo [1420] l'annullabilità che riguarda il vincolo di una sola delle parti non importa annullamento del contratto, salvo che la partecipazione di questa debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale (1).

Note

(1) Si tratta di un'ipotesi specifica di annullamento parziale del contratto.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 18006/2025

I contratti complessi o plurilaterali sono caratterizzati da uno scopo comune, rilevante sul piano della causa concreta (che resta unica), e si distinguono, dunque, dai negozi collegati, i quali, pur conservando una propria causa autonoma, si trovano in rapporto di interdipendenza funzionale, finalizzata alla realizzazione di un risultato economico unitario e complesso, la quale dà luogo a una regolamentazione unitaria delle vicende relative alla permanenza del vincolo contrattuale, nel senso che le vicende di un contratto si ripercuotono sugli altri, condizionandone la validità e l'efficacia (principio del "simul stabunt, simul cadent").(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 18006 del 2 luglio 2025)