Articolo 1459 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Risoluzione nel contratto plurilaterale

Dispositivo

Nei contratti indicati dall'articolo [1420] (1) l'inadempimento di una delle parti non importa la risoluzione del contratto rispetto alle altre, salvo che la prestazione mancata debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale.

Note

(1) Si tratta dei contratti plurilaterali con comunione di scopo.