Articolo 1462 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni
Dispositivo
La clausola con cui si stabilisce che una delle parti non può opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta (1), non ha effetto per le eccezioni di nullità [1418] ss.], di annullabilità [1425] e di rescissione [1447] ss.] del contratto.
Nei casi in cui la clausola è efficace, il giudice, se riconosce che concorrono gravi motivi, può tuttavia sospendere la condanna, imponendo, se del caso, una cauzione [167] (2).
Note
(1) Si tratta della c.d. clausolasolve et repetein base alla quale ad una parte è concesso il diritto di non vedersi opposta alcuna eccezione ad opera della controparte se non dopo che questa ha adempiuto. Tra i contratti nei quali trova frequente applicazione vi è la fideiussione (1936 ss. c.c.).
(2) Ad esempio, se il giudice ritiene che l'eccezione possa essere fondata.
Massime giurisprudenziali (6)
1Cass. civ. n. 4446/2008
In tema di fideiussione, la cosiddetta clausolasolve et repeteinserita nel contratto con formule del tipo «senza riserva alcuna» ovvero «dietro semplice richiesta» ove prevedente l'esclusione per il garante di poter opporre al creditore principale eccezioni che attengono alla validità del contratto da cui deriva l'obbligazione principale, è pienamente valida e non è priva di efficacia ai sensi dell'art. 1462 c.c. in quanto costituisce manifestazione di autonomia contrattuale, non altera i connotati tipici della fideiussione e non comprende il divieto di sollevare eccezioni attinenti alla validità dello stesso contratto di garanzia.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 4446 del 21 febbraio 2008)
2Cass. civ. n. 2227/1995
La disciplina delsolve et repete(art. 1462 c.c.), se ha indubbie conseguenze nel campo del processo, ha, però, un contenuto fondamentale di diritto sostanziale, come è reso manifesto non solo dalla collocazione della norma nel codice civile, ma soprattutto dagli interessi che essa tutela (assicurare al creditore il soddisfacimento della sua pretesa, senza il ritardo imposto dall'esame delle eccezioni del debitore). Il preventivo adempimento non può essere perciò considerato come un presupposto processuale, la cui mancanza impedisca l'instaurazione di un regolare rapporto processuale e non possa essere rimossa nel corso del processo stesso. La clausola limitativa di cui all'art. 1462 c.c., pertanto, è destinata ad operare solo sul piano dell'adempimento, cosicché non può rinvenirsi alcun ostacolo all'esame dell'eccezione o della domanda riconvenzionale, quando, sia pure in corso di giudizio (nella specie nel corso dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal debitore), sia avvenuto il soddisfacimento della prestazione.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 2227 del 27 febbraio 1995)
3Cass. civ. n. 759/1994
La clausola limitativa della proponibilità di eccezioni, di cui all'art. 1462 c.c., si differenzia dall'istituto delsolve et repetein materia fiscale (oggetto della dichiarazione di incostituzionalità di cui alla sentenza Corte cost. 31 marzo 1961, n. 21) perché ha la sua fonte in un contratto liberamente stipulato (art. 1322 c.c.) e non costituisce ostacolo all'instaurarsi del rapporto processuale, avendo soltanto l'effetto di consentire la pronta soddisfazione della pretesa creditoria della controparte, senza far luogo all'esame dell'eccezione del debitore, le cui ragioni possono essere fatte valere anche nello stesso giudizio dopo l'adempimento salvo il potere del giudice, a norma dell'art. 1462 comma secondo, di sospendere la condanna, ove ricorrano gravi motivi, imponendo se del caso una cauzione.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 759 del 26 gennaio 1994)
4Cass. civ. n. 11284/1993
La clausolasolve et repetenon può essere invocata dal contraente a cui favore è stabilita, quando questi chieda la risoluzione del contratto.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 11284 del 16 novembre 1993)
5Cass. civ. n. 4122/1982
L'eccezione d'inadempimentoexart. 1460 c.c., quando è fondata, impedisce l'operatività della clausola risolutiva espressa di cui al precedente art. 1456, in quanto tale clausola non è limitativa della proponibilità di eccezioni (art. 1462 c.c.), ma attuativa di un diritto potestativo di risoluzione immediata del rapporto negoziale, con effetti retroattivi, nel caso di comportamento della controparte costituente inadempimento in senso tecnico, mentre l'eccezione suindicata postula requisiti (prontezza all'adempimento e giustificazione della sospensione provvisoria del medesimo con la mancanza di sincronicità di quello corrispettivo) escludenti nel comportamento dell'eccipiente la situazione d'inadempimento.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 4122 del 13 luglio 1982)
6Cass. civ. n. 6406/1981
La clausolasolve et repete, di cui all'art. 1462 c.c., volta soprattutto a garantire da eccezioni dilatorie il contraente tenuto per primo ad adempiere, non ha un'efficacia tale da paralizzareintotol'exceptio inadimpleti contractus, bensì resta correlata all'ambito di operatività dellaexceptio nonrite adimpleti contractus, sicché essa non incide sulla possibilità di far valere la mancata esecuzione, totale o parziale, della controprestazione, ma impedisce di opporre solo l'inesatto adempimento, con la conseguente riserva di ogni questione relativa ad una fase successiva allasolutio, salva la ricorrenza di gravi motivi idonei a determinare la sospensione della condanna, ai sensi del secondo comma dell'art. 1462 citato.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 6406 del 3 dicembre 1981)