Articolo 1486 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Responsabilità limitata del venditore
Dispositivo
Se il compratore ha evitato l'evizione della cosa mediante il pagamento di una somma di denaro (1), il venditore può liberarsi da tutte le conseguenze della garanzia (2) col rimborso della somma pagata, degli interessi e di tutte le spese (3).
Note
(1) La fattispecie si riferisce alla c.d. tacitazione del terzo, con la quale l'acquirente respinge le pretese del terzo mediante corresponsione del prezzo del bene.
(2) Il venditore è liberato da tutte le conseguenze quindi, deve ritenersi, anche dall'obbligo di risarcire il danno.
(3) Gli interessi decorrono dal momento in cui il compratore versa il prezzo al terzo mentre le spese sono quelle relative alla vendita (1475 c.c.) ma anche le eventuali ulteriori spese, ad esempio quelle giudiziali.
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. civ. n. 622/1976
Nell'ipotesi di evizione parziale, evitata dal compratore mediante il pagamento di una somma di danaro, il venditore ha facoltà a norma dell'art. 1486 c.c., di liberarsi dalle conseguenze della garanzia col rimborso della somma pagata, degli interessi e di tutte le spese. Tuttavia, qualora il venditore ritenga che la somma pagata dal compratore al terzo sia maggiore di quella che egli dovrebbe perl'evizione parziale della cosa, può scegliere la via della garanzia ordinaria ed eseguire i rimborsi posti a suo carico dalla legge.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 622 del 26 febbraio 1976)