Articolo 1488 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Effetti dell'esclusione della garanzia
Dispositivo
Quando è esclusa la garanzia, non si applicano le disposizioni degli articoli [1479] e [1480]; se si verifica l'evizione, il compratore può pretendere dal venditore soltanto la restituzione del prezzo pagato e il rimborso delle spese (1).
Il venditore è esente anche da quest'obbligo quando la vendita è stata convenuta a rischio e pericolo del compratore [1489].
Note
(1) L'esclusione della garanzia, quindi, può condurre solo all'esclusione del diritto al risarcimento del danno. La norma, inoltre, va coordinata con l'art. 1229 del c.c.e ne deriva che il risarcimento è sempre dovuto se il fatto comporta anche violazione di norme diordine pubblico.
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. civ. n. 314/2013
La vendita in cui sia stato convenzionalmente modificato il contenuto della garanzia per evizione, esonerandosi il venditore, pur tenuto alla restituzione del prezzo, dal pagamento di qualsiasi tipo di indennizzo, mantiene il proprio carattere commutativo e non è configurabile come un negozio aleatorio a rischio e pericolo del compratore. Ne consegue che, per effetto della pattuizione di siffatta diminuzione della garanzia, il venditore è esentato dal risarcimento dei danni, ma, ai sensi dell'art. 1488, primo comma, c.c., non è liberato dall'obbligo, oltre che di restituire il prezzo pagato, di rimborsare le spese accessorie alla stipulazione dell'atto e non ripetibili.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 314 del 9 gennaio 2013)