Articolo 1521 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Vendita a prova

Dispositivo

(1)La vendita a prova si presume fatta sotto la condizione sospensiva che la cosa abbia le qualità pattuite o sia idonea all'uso a cui è destinata.

La prova si deve eseguire nel termine e secondo le modalità stabiliti dal contratto o dagli usi (2) (3).

Note

(1) Dal punto di vista della natura giuridica, la stessa norma è chiara nello stabilire che si tratta di una vendita sospensivamente condizionata (1353 c.c.) all'esito positivo della prova.

(2) Si noti che la vendita non è condizionata all'esperimento della prova ma al suo esito positivo per il compratore: questi, quindi, deve eseguirla con equo apprezzamento (1349 c.c.) e non in base al suo mero arbitrio poiché, altrimenti, si configurerebbe una condizione meramente potestativa (v.1355 c.c.).

(3) Se la prova ha esito positivo è dubbio se, ad esempio per l'ipotesi di inidoneità all'uso, il compratore possa valersi, in un momento successivo, delle norme previste in via generale per la compravendita (1490 ss. c.c.).

Massime giurisprudenziali (4)

1Cass. civ. n. 8491/2016

La vendita a prova è un contratto perfetto nei suoi elementi costitutivi ma sospensivamente condizionato all'esito positivo della prova, il cui accertamento attiene ad una verifica obiettiva circa le qualità pattuite del bene compravenduto o la sua idoneità all'uso cui è destinato, sicché, a tal fine, è sufficiente la dimostrazione che la prova sia stata oggettivamente superata, senza necessità di accertare, all'esito di valutazione comparativa, che solo quel bene possa assicurare il risultato programmato dalle parti.(Cassazione civile, Sez. VI-2, sentenza n. 8491 del 29 aprile 2016)

2Cass. civ. n. 1318/2003

La vendita a prova è caratterizzata dal fatto che le parti fanno dipendere l'efficacia del contratto dall'esito dell'accertamento, secondo le modalità stabilite dal contratto stesso o dagli usi, che la cosa abbia le qualità pattuite e sia esente da vizi ovvero sia idonea all'uso cui è destinata. Ne consegue che se l'esito è negativo la vendita si risolve automaticamente, senza necessità di fare ricorso alle norme sulla garanzia accordata al compratore per i vizi della cosa a lui venduta e con preclusione di qualsivoglia conservazione del contratto o riduzione del prezzo.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1318 del 29 gennaio 2003)

3Cass. civ. n. 5311/1980

Mentre il patto di prova comporta un accertamento della corrispondenza della cosa venduta ai requisiti pattuiti nonché dell'esistenza delle qualità essenziali e dell'assenza di vizi, il patto di gradimento implica un semplice esame della cosa attraverso il quale sia possibile controllare se sussistano o no le caratteristiche la cui presenza è ritenuta dalla parte necessaria per esprimere il proprio apprezzamento.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 5311 del 19 settembre 1980)

4Cass. civ. n. 2041/1971

Nella vendita a prova il contratto non si perfeziona che in caso di esito positivo della prova stessa, con la conseguenza che se l'esito è negativo il compratore può chiedere la dichiarazione di inefficacia del contratto e non già la risoluzione per colposo inadempimento. In tal caso il venditore non è tenuto al risarcimento neanche del solo interesse negativo, per cui non sono applicabili né gli artt. 1337 e 1338 c.c., non essendoci né malafede nelle trattative né nullità, né l'art. 1358 successivo, perché non è stato il comportamento del venditore a determinare l'esito negativo della prova.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 2041 del 26 giugno 1971)