Articolo 1523 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Passaggio della proprietà e dei rischi

Dispositivo

Note

(1) La vendita con riserva della proprietà è sospensivamente condizionata al versamento dell'intero prezzo, mentre gli altri effetti contrattuali, tra cui la consegna del bene (1476 c.c.), si producono immediatamente alla stipula (1326 c.c.).

(2) Dalla struttura della vendita si desume che essa non può avere ad oggetto unacosa consumabile, salvo che l'acquirente non assuma l'impegno specifico di non consumarla sino al pagamento dell'ultima rata.

(3) Fino all'acquisto della proprietà l'acquirente non può disporre del bene ma, se lo, facesse, il terzo potrebbe diventarne proprietario ai sensi dell'art. 1153 del c.c..

(4) Tale carattere costituisce una deroga alla regolares perit dominoper la quale è il proprietario a sopportare il rischio del perimento del bene e si spiega considerando che il bene è nella sfera di disponibilità del compratore, che ne ha il controllo.

Massime giurisprudenziali (8)

1Cass. civ. n. 3746/2023

2Cass. civ. n. 36541/2021

3Cass. civ. n. 21388/2013

4Cass. civ. n. 21390/2009

5Cass. civ. n. 6322/2006

6Cass. civ. n. 6369/2002

7Cass. civ. n. 3415/1999

8Cass. civ. n. 560/1990