Articolo 1523 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Passaggio della proprietà e dei rischi
Dispositivo
Nella vendita [1470] a rate con riserva della proprietà (1), il compratore acquista la proprietà della cosa (2) col pagamento dell'ultima rata di prezzo (3), ma assume i rischi dal momento della consegna [1465] (4).
Note
(1) La vendita con riserva della proprietà è sospensivamente condizionata al versamento dell'intero prezzo, mentre gli altri effetti contrattuali, tra cui la consegna del bene (1476 c.c.), si producono immediatamente alla stipula (1326 c.c.).
(2) Dalla struttura della vendita si desume che essa non può avere ad oggetto unacosa consumabile, salvo che l'acquirente non assuma l'impegno specifico di non consumarla sino al pagamento dell'ultima rata.
(3) Fino all'acquisto della proprietà l'acquirente non può disporre del bene ma, se lo, facesse, il terzo potrebbe diventarne proprietario ai sensi dell'art. 1153 del c.c..
(4) Tale carattere costituisce una deroga alla regolares perit dominoper la quale è il proprietario a sopportare il rischio del perimento del bene e si spiega considerando che il bene è nella sfera di disponibilità del compratore, che ne ha il controllo.
Massime giurisprudenziali (7)
1Cass. civ. n. 36541/2021
In tema di accertamento del passivo fallimentare, il creditore che reclami la proprietà dei beni acquisiti al fallimento, deducendo di averli venduti al fallito con patto di riservato dominio, è tenuto solo a provare il titolo in base al quale agisce, spettando al curatore provare che il prezzo sia stato integralmente pagato e che, dunque, la vendita abbia prodotto l'effetto reale del trasferimento della proprietà dei beni al compratore.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 36541 del 24 novembre 2021)
2Cass. civ. n. 21388/2013
Il compratore con riserva di proprietà, acquistando la proprietà della cosa soltanto con il pagamento dell'ultima rata del prezzo, ai sensi dell'art. 1523 cod. civ., non può costituire enfiteusi sulla stessa, in quanto tale diritto reale di godimento graverebbe sul diritto del venditore, che è ancora titolare del dominio diretto sul bene.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 21388 del 18 settembre 2013)
3Cass. civ. n. 21390/2009
Nel caso di vendita con patto di riservato dominio di beni assicurati contro il furto, l'individuazione del soggetto legittimato a chiedere il pagamento dell'indennizzo assicurativo (che può essere anche il semplice possessore o utilizzatore del bene) non può essere fatta solo sulla base del dato letterale della clausola assicurativa, ma deve comprendere anche la verifica dell'interesse del venditore con patto di riservato dominio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva escluso la legittimazione del venditore, ritenendo che unica legittimata a chiedere il pagamento dell'indennizzo assicurativo fosse la società che aveva acquistato con patto di riservato dominio).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 21390 del 8 ottobre 2009)
4Cass. civ. n. 6322/2006
Il patto di riservato dominio può essere incluso anche in una vendita che preveda il pagamento del prezzo non rateale, ma interamente o parzialmente differito. In entrambi i casi l'elemento caratteristico della vendita è costituito dalla immediata eseguibilità della prestazione di consegna della cosa e dal differimento dell'effetto traslativo, che ha luogo soltanto all'atto della completa esecuzione della prestazione riguardante il pagamento del prezzo.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 6322 del 22 marzo 2006)
5Cass. civ. n. 6369/2002
Nelleasingdi godimento, pattuito con funzione di finanziamento per la durata del contratto, i canoni costituiscono il corrispettivo dell'uso dei beni. Per contro nelleasingtraslativo la circostanza che i beni conservino alla scadenza un valore residuo superiore rispetto al prezzo d'esercizio dell'opzione di acquisto assegna ai canoni la consistenza di corrispettivo del trasferimento. Pertanto in tale tipo di contratto è da escludere la nullità per mancanza di causa della clausola che, conformemente al disposto dell'art. 1523 c.c. in tema di vendite a rate con riserva di proprietà, ponga i rischi a carico del compratore sin dal momento della consegna.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 6369 del 3 maggio 2002)
6Cass. civ. n. 3415/1999
La compravendita immobiliare sottoposta alla condizione del pagamento del prezzo si inquadra nella figura della compravendita con riserva di proprietà e il trasferimento del relativo diritto si realizza col pagamento dell'ultima rata del prezzo; l'art. 1360 c.c. sulla retroattività della condizione non opera infatti tutte le volte che, per volontà delle parti o per la natura del rapporto, gli effetti del contratto debbano essere riportati a un momento diverso da quello della conclusione del contratto. (Nella specie si è affermato che l'assegnazione in proprietà di un alloggio di edilizia economica e popolare opera dal momento del pagamento integrale del prezzo e che da tale momento decorre il divieto di alienazione del bene).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 3415 del 8 aprile 1999)
7Cass. civ. n. 560/1990
Qualora un coniuge si renda assegnatario e cessionario, con pagamento rateizzato del prezzo e conseguente riserva di proprietà in favore dell'ente cedente, di alloggio dell'edilizia residenziale pubblica, la data dell'acquisto di tale immobile, anche al fine di stabilire se esso ricada nella comunione legale dei beni con l'altro coniuge (art. 177, primo comma, lett.ac.c.), va individuata in base al contratto privatistico di trasferimento del diritto dominicale, stipulato dopo l'integrale versamento di quel prezzo.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 560 del 29 gennaio 1990)